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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alle Corti d’appello rimettenti dopo che la sentenza n. 320/2007 aveva già dichiarato l’incostituzionalità parziale dell’art. 593 c.p.p. in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. I giudici devono rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce di quella pronuncia.
Di cosa si tratta
Diverse Corti d’appello (Bologna, Lecce, Ancona, Firenze, Perugia e Trieste) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. – sostituito dall’art. 1 della legge 46/2006 – nella parte in cui limitava l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento. Le Corti denunciavano la violazione della parità tra le parti processuali e del principio di ragionevolezza.
La questione di legittimità costituzionale
Le rimettenti censuravano l’art. 593 c.p.p. (come novellato dall’art. 1, l. 46/2006) e gli artt. 1 e 10 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione. La questione verteva sulla preclusione del pubblico ministero ad appellare sentenze di proscioglimento dibattimentale, salvo l’ipotesi residuale di nuove prove decisive.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ritenendo che la sentenza n. 320/2007 – che aveva già dichiarato l’incostituzionalità parziale dell’art. 593 c.p.p. e dell’art. 10, comma 2, della l. 46/2006 – imponesse una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni nei procedimenti a quibus.
Il principio
Quando sopravviene una pronuncia della Corte costituzionale che incide sulla normativa oggetto di una questione pendente, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e l’eventuale persistenza del dubbio di costituzionalità alla luce del mutato quadro normativo.
Domande e risposte
Cosa aveva stabilito la legge 46 del 2006?
La legge aveva introdotto il divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, eccetto il caso in cui, dopo il giudizio di primo grado, fossero sopravvenute o scoperte nuove prove decisive (art. 603, comma 2, c.p.p.).
Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere nel merito?
Perché la sentenza n. 320/2007 aveva già dichiarato parzialmente incostituzionale la disciplina censurata. I giudici rimettenti dovevano verificare se la questione sollevata fosse ancora rilevante dopo quella pronuncia, o se il procedimento potesse essere definito autonomamente.
Cosa dovevano valutare le Corti d’appello dopo la restituzione degli atti?
Dovevano verificare se, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza n. 320/2007, i giudizi pendenti potessero essere definiti senza necessità di un ulteriore pronunciamento della Corte costituzionale, e in caso contrario riformulare la questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza invocato come parametro
- Art. 111 della Costituzione — parità tra le parti nel processo penale
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
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