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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge regionale della Calabria sulla cooperazione internazionale, nella parte in cui invadeva la competenza esclusiva statale in materia di politica estera. Le Regioni possono svolgere attività di cooperazione internazionale ma non disciplinare ambiti riservati allo Stato come la politica estera e le relazioni con gli organismi internazionali sovranazionali.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria aveva approvato la legge n. 4 del 2007 sulla cooperazione e le relazioni internazionali. La legge disciplinava cinque tipi di interventi: cooperazione con le Regioni UE, partenariato istituzionale, cooperazione internazionale (art. 5), cooperazione umanitaria (art. 6) e internazionalizzazione economica, con un articolo sulla programmazione (art. 8). Il Governo aveva impugnato gli artt. 5, 6 e 8 dinanzi alla Corte.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, 6 e 8 della legge della Regione Calabria n. 4/2007 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. a), e terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione alla legge statale n. 49/1987 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo), sostenendo che la Regione invadesse la competenza esclusiva statale in materia di politica estera.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato incostituzionali specifiche parti degli artt. 5, 6 e 8: quelle relative a competenze che attengono alla politica estera dello Stato (ad es. formazione professionale di cittadini stranieri all’estero, rapporti con organismi internazionali, invio di personale all’estero, coordinamento delle attività di aiuto umanitario di competenza statale). Ha invece dichiarato non fondate le questioni sulle restanti parti, che rientrano nella competenza concorrente regionale in materia di rapporti internazionali.
Il principio
Le Regioni possono svolgere attività di cooperazione internazionale nell’ambito delle proprie competenze costituzionali, ma non possono disciplinare atti o attività che attengono alla politica estera, materia riservata in via esclusiva allo Stato. Il confine è tra la dimensione operativa regionale e la direzione politica delle relazioni internazionali dell’Italia.
Domande e risposte
Le Regioni italiane possono avere relazioni internazionali?
Sì, entro limiti precisi. L’art. 117, nono comma, Cost. consente alle Regioni di stipulare accordi con enti territoriali esteri e di partecipare a programmi internazionali nelle materie di propria competenza, ma solo nel quadro delle norme statali e con il coordinamento del Governo.
Qual è la differenza tra cooperazione internazionale e politica estera?
La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera italiana (art. 1, l. n. 49/1987) ed è riservata allo Stato. Le Regioni possono svolgere attività di solidarietà internazionale nelle materie di propria competenza (es. formazione, sanità), ma non indirizzare la politica estera nazionale.
Cosa sono le disposizioni dichiarate incostituzionali negli artt. 5, 6 e 8?
Sono le parti che prevedevano competenze regionali su materie di esclusiva pertinenza statale: rapporti con organismi internazionali come l’ONU, invio di volontari all’estero, coordinamento dell’aiuto umanitario internazionale e meccanismi di raccordo con gli apparati statali della politica estera.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; lett. a) riserva la politica estera allo Stato
- Art. 120 della Costituzione — Principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni; poteri sostitutivi del Governo
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