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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che attribuiva alle commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni per impiego di lavoro irregolare. Queste sanzioni non hanno natura tributaria e l’attribuirle al giudice tributario viola il divieto di istituzione di giudici speciali previsto dalla Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 prevedeva sanzioni amministrative per le imprese che impiegavano lavoratori irregolari (non registrati nelle scritture obbligatorie). Il d.lgs. n. 546/1992, all’art. 2, comma 1, attribuiva alle commissioni tributarie la giurisdizione su tutte le controversie riguardanti le sanzioni irrogate da uffici finanziari, comprese quelle per lavoro irregolare. Alcune commissioni tributarie hanno dubitato della legittimità di questa attribuzione di giurisdizione.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna e la Commissione tributaria provinciale di Udine hanno impugnato l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sulle sanzioni per lavoro irregolare, materia estranea al diritto tributario.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni “comunque irrogate da uffici finanziari”, anche quando conseguano alla violazione di norme non tributarie. Trasformare il giudice tributario in giudice generale delle sanzioni irrogate dall’amministrazione finanziaria equivale a creare un giudice speciale non previsto dalla Costituzione.
Il principio
La giurisdizione tributaria non può essere estesa a controversie che non hanno natura tributaria per il solo fatto che la sanzione sia irrogata da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Il riparto di giurisdizione deve seguire la natura della controversia, non l’organo che applica la sanzione.
Domande e risposte
Qual è la giurisdizione competente per le sanzioni da lavoro irregolare dopo questa sentenza?
Il giudice del lavoro (tribunale in funzione di giudice del lavoro), competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro e alle sanzioni connesse all’impiego irregolare.
Perché le commissioni tributarie non possono giudicare il lavoro nero?
Perché le commissioni tributarie sono giudici speciali competenti solo sulle materie tributarie (imposte, tasse, contributi). La controversia sulla regolarità dei rapporti di lavoro è una materia lavoristica, non fiscale.
Cosa si intende per VI disposizione transitoria della Costituzione?
È la norma transitoria che ha congelato i giudici speciali esistenti alla data dell’entrata in vigore della Costituzione, vietandone la creazione di nuovi (art. 102, secondo comma). Le commissioni tributarie sono state mantenute come eccezione storica ma non possono espandere la loro competenza a materie non tributarie.
Norme collegate
- Art. 101 della Costituzione — I giudici sono soggetti solo alla legge; principio di giurisdizione
- Art. 103 della Costituzione — Limiti alla competenza del giudice amministrativo e degli altri giudici speciali
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