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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa al contributo unificato fisso di 2.000 euro dovuto nei ricorsi al TAR in materia di appalti pubblici. La Commissione tributaria rimettente non era il giudice competente a sollevare la questione.
Di cosa si tratta
L’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia) prevede un contributo unificato fisso di 2.000 euro per i ricorsi presentati al TAR in materia di affidamento di contratti pubblici. Una società esclusa da una gara d’appalto ha contestato questo importo davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge n. 296/2006, in riferimento agli artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della Costituzione, per l’importo fisso del contributo unificato nei ricorsi al TAR in materia di appalti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: la Commissione tributaria non era competente a conoscere della controversia sul contributo unificato per ricorsi al giudice amministrativo, trattandosi di materia priva di natura tributaria e riservata alla cognizione del giudice amministrativo. Il difetto di giurisdizione del rimettente rendeva inammissibile la questione.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente è privo di giurisdizione sulla controversia principale: non può sollevare la questione un giudice che non è competente a decidere il caso.
Domande e risposte
Il contributo unificato per i ricorsi al TAR sugli appalti è una tassa?
La Corte ha chiarito che non è una tassa in senso tecnico di natura tributaria soggetta alla giurisdizione tributaria. È piuttosto un onere di accesso alla giustizia amministrativa, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo.
Quanto era l’importo contestato e perché era controverso?
Il contributo era fissato in 2.000 euro a prescindere dal valore della controversia. Chi ricorreva per una gara da pochi migliaia di euro pagava lo stesso contributo di chi impugnava un appalto da milioni, il che sembrava sproporzionato.
La questione sulla legittimità del contributo unificato negli appalti è poi stata risolta?
Sì: la Corte si è pronunciata sul merito in successive pronunce (anche sull’ulteriore aumento del contributo), affermando la proporzionalità dell’importo come strumento deflattivo del contenzioso amministrativo, pur con alcuni temperamenti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e uguaglianza
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio
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