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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa agli artt. 645, 647 e 165 c.p.c. sul termine dimezzato di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo. La questione era già stata dichiarata inammissibile e il rimettente non aveva superato i rilievi già formulati.

Di cosa si tratta

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza consolidata riteneva che la riduzione a metà del termine di comparizione imponesse automaticamente la riduzione a metà anche del termine di costituzione dell’opponente. Il Tribunale di Messina aveva dubitato di questa interpretazione, sostenendo che il diritto vivente creasse una disparità ingiustificata a danno dell’opponente (che è convenuto in senso sostanziale).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Messina ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all’art. 6 della CEDU, per violazione del diritto di difesa e del giusto processo a carico dell’opponente a decreto ingiuntivo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: la stessa questione era già stata dichiarata manifestamente inammissibile con l’ordinanza n. 407 del 2008, e il rimettente non aveva prospettato argomenti nuovi idonei a superare le ragioni di inammissibilità già rilevate.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile non può essere riproposta senza nuovi argomenti che superino le ragioni di inammissibilità precedentemente rilevate.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 645 c.p.c. in materia di termini?

L’art. 645 c.p.c. stabilisce che l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo deve contenere l’invito a comparire a un’udienza e che, se il termine assegnato è inferiore a quello ordinario, si riduce a metà anche il termine di costituzione dell’opponente secondo il diritto vivente, pur non essendo esplicitamente scritto nella norma.

Perché l’opponente è “convenuto in senso sostanziale”?

Formalmente chi propone opposizione è attore processuale, ma in senso sostanziale è il debitore che si difende. Il creditore è già a conoscenza della controversia perché ha ottenuto il decreto. Questo rendeva discutibile imporre all’opponente gli stessi oneri dell’attore ordinario.

La questione è rimasta irrisolta?

Sul punto specifico la Corte non si è mai pronunciata nel merito in questa occasione. Tuttavia, la riforma del processo civile del 2009 (l. n. 69/2009) ha modificato la disciplina, chiarendo che la riduzione del termine di comparizione non comporta automaticamente la riduzione di quello di costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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