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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 64 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, sollevate dal TAR Veneto, e ha dichiarato inammissibili gli interventi di alcune associazioni e di un privato nel giudizio.
Di cosa si tratta
La controversia riguardava una disposizione veneta in materia edilizia, contestata davanti al TAR del Veneto da alcuni privati nei confronti di un Comune. Si discuteva se la norma regionale invadesse competenze statali o violasse principi costituzionali in materia di enti locali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge reg. Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (collegato alla legge di stabilità regionale 2017), in riferimento agli artt. 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e sesto, e 118 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dall’Anci Veneto, dall’Ance Veneto e da un privato, e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016 rispetto a tutti i parametri evocati.
Il principio
La disposizione regionale veneta è stata ritenuta conforme alla Costituzione: le censure relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni e alla posizione degli enti locali non sono state accolte, e gli interventi delle associazioni e del privato sono stati dichiarati inammissibili.
Domande e risposte
Come si è conclusa la decisione?
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni sull’art. 64 della legge regionale veneta, ritenendolo conforme alla Costituzione.
Perché gli interventi sono stati dichiarati inammissibili?
Perché l’Anci Veneto, l’Ance Veneto e il privato non avevano i requisiti richiesti per intervenire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
Cosa comporta una pronuncia di «non fondatezza»?
Comporta che la norma impugnata resta in vigore: la Corte ha esaminato i dubbi sollevati e li ha respinti, senza dichiarare alcuna illegittimità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri evocati.
- Art. 5 della Costituzione — Autonomie locali e decentramento, richiamato dal rimettente.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-Regioni, profilo centrale delle questioni.
- Art. 118 della Costituzione — Funzioni amministrative e principio di sussidiarietà, tra i parametri invocati.
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