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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost. Il TAR per la Sicilia aveva omesso di motivare perché detti parametri statali dovessero applicarsi in luogo delle norme dello statuto speciale siciliano, che disciplina diversamente la materia finanziaria tra Regione e Province.

Di cosa si tratta

La Regione Siciliana aveva disposto, con l’art. 64 della propria legge finanziaria 2003, che le assegnazioni alle Province regionali per l’esercizio delle funzioni amministrative fossero ridotte di un importo corrispondente al gettito dell’imposta sulle assicurazioni auto direttamente percepito dalle Province stesse. La Provincia regionale di Ragusa aveva impugnato il decreto assessoriale attuativo dinanzi al TAR Catania, sostenendo che le somme andassero invece attribuite integralmente alle Province senza decurtare i trasferimenti regionali ordinari.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 2 e 4, della legge regionale siciliana n. 4 del 2003, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, ritenendo che la norma regionale ledesse l’autonomia finanziaria delle Province sottraendo loro risorse tributarie direttamente attribuite dalla legge statale (art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione. Il rimettente aveva evocato gli artt. 118 e 119 Cost. senza spiegare perché tali disposizioni si applicassero alla Regione Siciliana, che è una regione a statuto speciale: la materia della compartecipazione al gettito dei tributi erariali è disciplinata dallo statuto speciale siciliano (art. 36) e dal d.P.R. n. 1074 del 1965, non dai parametri costituzionali ordinari. Il giudice a quo avrebbe dovuto motivare l’applicabilità degli artt. 118 e 119 Cost. ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (clausola di maggior favore), o censurare direttamente le norme statutarie.

Il principio

Nei giudizi di legittimità costituzionale riguardanti regioni a statuto speciale, il giudice rimettente che evochi come parametro norme costituzionali ordinarie (del Titolo V) in luogo delle disposizioni dello statuto speciale deve motivare espressamente perché le prime garantirebbero una più ampia autonomia e sarebbero quindi applicabili in forza della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. L’omissione di questa motivazione rende la questione inammissibile.

Domande e risposte

Perché le regioni a statuto speciale non sono automaticamente soggette agli artt. 117–119 Cost. nelle questioni finanziarie?

Perché i loro statuti speciali, approvati con legge costituzionale, contengono disposizioni proprie in materia di autonomia finanziaria. Queste si applicano in luogo delle norme costituzionali ordinarie, salvo che le seconde garantiscano un’autonomia più ampia (clausola di maggior favore dell’art. 10, legge cost. n. 3/2001).

Cosa prevede lo statuto speciale siciliano in materia di tributi erariali?

L’art. 36 dello statuto speciale, attuato dal d.P.R. n. 1074 del 1965, attribuisce alla Regione Siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, salvo quelle espressamente eccettuate. La disciplina del rapporto finanziario tra Regione e Province regionali si sviluppa all’interno di questo quadro.

In che modo l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 può espandere i diritti delle regioni speciali?

Quella norma stabilisce che le disposizioni del nuovo Titolo V si applicano alle regioni a statuto speciale nella misura in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dallo statuto. Il giudice che voglia applicare i parametri ordinari deve quindi dimostrare che questi accordino maggiore autonomia rispetto allo statuto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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