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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina che, in caso di abuso di contratti a termine nel pubblico impiego, esclude la conversione in rapporto a tempo indeterminato e riconosce il risarcimento del danno: la tutela è ritenuta compatibile con la Costituzione e con il diritto dell’Unione.
Di cosa si tratta
Alcuni lavoratori di un istituto pubblico, dopo una successione di contratti a termine, contestavano l’impossibilità di ottenere la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, prevista invece per il lavoro privato. Il giudice del lavoro di Foggia ha sollevato la questione richiamando la giurisprudenza europea (sentenza Mascolo).
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e l’art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 primo comma, 97 quarto comma, 101 secondo comma, 104 primo comma, 111 secondo comma e 117 primo comma della Costituzione, in relazione all’accordo quadro UE sul lavoro a termine. La questione era sollevata dal Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Nel pubblico impiego il divieto di conversione del rapporto, accompagnato dal risarcimento del danno, costituisce una misura adeguata e compatibile con i parametri costituzionali e con il diritto dell’Unione europea.
Il principio
Il divieto di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego, bilanciato dal riconoscimento del risarcimento del danno, è una misura proporzionata a sanzionare l’abuso di contratti a termine, coerente con il principio del pubblico concorso e con la clausola europea sul lavoro a termine.
Domande e risposte
Un dipendente pubblico assunto a termine più volte può essere stabilizzato dal giudice?
No. Nel pubblico impiego la legge esclude la conversione in rapporto a tempo indeterminato; al lavoratore spetta però il risarcimento del danno per l’uso abusivo dei contratti a termine.
Questa differenza rispetto al lavoro privato è legittima?
Sì. La Corte l’ha ritenuta compatibile con la Costituzione e con il diritto UE, perché giustificata dal principio del pubblico concorso e bilanciata dal risarcimento.
Che ruolo ha avuto la giurisprudenza europea?
Il giudice rimettente richiamava la sentenza Mascolo della Corte di giustizia UE; la Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria italiana sia comunque conforme alle clausole dell’accordo quadro europeo sul lavoro a termine.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro evocato sul confronto con il lavoro privato
- Art. 97 della Costituzione — principio del buon andamento e del pubblico concorso nell’accesso al pubblico impiego
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea
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