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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Veneto che imponevano per legge ai dipendenti di un ente regionale l’applicazione mista di due diversi contratti collettivi. La disciplina del rapporto di lavoro privato spetta in via esclusiva allo Stato.

Di cosa si tratta

I dipendenti di Veneto Agricoltura, ente pubblico economico, avevano un rapporto di lavoro di tipo privatistico, regolato dalla contrattazione collettiva. La Regione, con legge, aveva imposto di applicare ad alcuni aspetti del rapporto un contratto collettivo e ad altri un contratto diverso, del settore pubblico locale. Un lavoratore ha contestato questa imposizione.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37, come modificati dalla legge regionale n. 6 del 2015. Il Tribunale di Venezia, sezione lavoro, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 39, 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate. La disciplina dei rapporti di lavoro di natura privatistica, anche quando riguarda enti pubblici economici regionali, rientra nell’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il principio

La Regione non può intervenire con legge sui rapporti di lavoro privatistici dei propri enti, imponendo l’applicazione di determinati contratti collettivi: tale materia appartiene all’ordinamento civile, riservato in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Domande e risposte

Perché la Regione non poteva imporre quei contratti?

Perché il rapporto di lavoro privatistico rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale: la Regione ne ha invaso la sfera.

Cosa sono gli enti pubblici economici?

Enti che operano con strumenti privatistici e il cui personale ha un rapporto di lavoro di natura privata, regolato dai contratti collettivi.

Cosa accade ai dipendenti dopo l’annullamento?

Viene meno l’imposizione legislativa regionale del regime contrattuale misto, dichiarata incostituzionale dalla Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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