Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 196/2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure della Regione Liguria su una norma del 2024 relativa alle consultazioni elettorali, confermando la legittimità delle scelte statali in materia.

Di cosa si tratta

L’organizzazione delle elezioni richiede regole su tempi, modalità e adempimenti, che incidono anche sui Comuni e sulle Regioni. Nel 2024 il Governo ha adottato un decreto-legge con disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali di quell’anno e per la revisione delle anagrafi della popolazione residente. La Regione Liguria ha impugnato una di queste norme, ritenendo che incidesse sulle proprie competenze e sull’organizzazione del voto sul territorio. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare il rispetto del riparto di competenze e dei principi costituzionali in materia elettorale e amministrativa. Il tema riguarda il corretto svolgimento delle elezioni e i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali: stabilire chi detta le regole sull’organizzazione del voto serve a garantire uniformità e ordinato svolgimento delle consultazioni, senza sacrificare le competenze territoriali.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 7 del 2024 (convertito nella legge n. 38 del 2024), recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali 2024. La questione è stata promossa dalla Regione Liguria in via principale, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, 114 e 118 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina statale sull’organizzazione delle consultazioni elettorali del 2024 non vìola le competenze regionali né i principi costituzionali invocati: rientra nelle scelte legittime del legislatore statale in materia elettorale e amministrativa.

Il principio

L’organizzazione delle consultazioni elettorali e la disciplina degli adempimenti connessi rientrano nelle competenze del legislatore statale: le norme adottate in questo ambito non ledono le competenze regionali se rispettano il riparto costituzionale e i principi di buon andamento.

Domande e risposte

Perché lo Stato detta le regole sulle elezioni?

Perché la materia elettorale e l’ordinato svolgimento delle consultazioni richiedono regole uniformi su tutto il territorio: il legislatore statale interviene per garantire coerenza e parità tra i cittadini.

La Liguria perdeva competenze con quella norma?

No, secondo la Corte: la disciplina statale non comprimeva le competenze regionali in modo illegittimo, e per questo le censure sono state respinte.

La norma resta in vigore?

Sì. La Corte ha confermato la legittimità della disposizione, che continua a produrre i suoi effetti.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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