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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana contro le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate che avevano istituito codici-tributo per imposte sostitutive senza prevedere il riparto del gettito a favore della Regione: tali atti organizzativi interni non sono idonei a ledere le prerogative finanziarie regionali, essendo la quota di spettanza siciliana determinata in una fase procedurale successiva.

Di cosa si tratta

L’Agenzia delle entrate aveva istituito codici-tributo per il versamento di imposte sostitutive (imposta sostitutiva sui fondi immobiliari chiusi e imposte sostitutive previste dalla finanziaria 2002), indicando come destinazione i capitoli del bilancio statale. La Regione Siciliana contestava che le somme riscosse nel proprio territorio, spettanti alla Regione ai sensi dell’art. 36 dello statuto speciale e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, non fossero state attribuite al bilancio regionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Siciliana sollevava conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione alle risoluzioni n. 29/E e n. 31/E del 2002 dell’Agenzia delle entrate, invocando l’art. 36 dello statuto, l’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 e il principio di leale cooperazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara il conflitto inammissibile: le risoluzioni istitutive dei codici-tributo si inseriscono in una fase procedurale meramente provvisoria e non incidono sulla spettanza del gettito. Un meccanismo informatico separato (tabella di confluenza SOGEI) provvede automaticamente al riparto della quota di spettanza regionale. La stessa Regione aveva riconosciuto in udienza il regolare accreditamento delle somme dovute. Ammissibile invece, in linea di principio, il conflitto contro atti dell’Agenzia delle entrate (questione di procedibilità risolta positivamente richiamando la sent. n. 288/2004).

Il principio

Perché un conflitto di attribuzione sia ammissibile, l’atto impugnato deve essere idoneo a ledere effettivamente la sfera di competenza costituzionale dell’ente confliggente. Gli atti meramente organizzativi interni che regolano le modalità di versamento senza incidere sull’attribuzione definitiva del gettito non sono idonei a tale lesione.

Domande e risposte

Cosa spetta finanziariamente alla Regione Siciliana in quanto Regione a statuto speciale?

Ai sensi dell’art. 36 dello statuto siciliano e del d.P.R. n. 1074/1965, alla Regione Siciliana spettano tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, salvo le entrate destinate a specifiche finalità continuative dello Stato. Si tratta di un regime più favorevole rispetto alle Regioni ordinarie.

Come funziona il riparto automatico del gettito tra Stato e Regione Siciliana?

Il sistema informatico della SOGEI (gestore dei sistemi informativi del Ministero dell’economia) elabora una tabella di confluenza tra codici-tributo, ente percettore e capitoli di bilancio. Questa tabella determina automaticamente la quota di spettanza regionale di ciascun tributo riscosso nel territorio siciliano, indipendentemente dalla denominazione del conto su cui avviene il versamento iniziale.

Quando l’Agenzia delle entrate può essere parte di un conflitto di attribuzione?

Sì, lo può. Sebbene sia un ente distinto dallo Stato, l’Agenzia esercita funzioni tipicamente statali (riscossione delle entrate tributarie erariali). Per i soli fini del conflitto costituzionale di attribuzione, i suoi atti sono imputabili al sistema ordinamentale statale (sent. n. 288/2004 e sent. n. 72/2005 richiamate dalla successiva sent. n. 73/2005).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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