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La Corte dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna sull’art. 2, comma 70, della legge finanziaria 2004, che aveva abrogato i fondi statali destinati alla riqualificazione urbanistica nelle aree colpite dall’abusivismo edilizio: dopo la sentenza n. 196/2004 le Regioni dispongono già del potere di modulare il condono e di incrementare oblazione e oneri per fronteggiare i costi di riqualificazione.
Di cosa si tratta
Il condono edilizio del 2003 (art. 32, d.l. n. 269/2003) aveva inizialmente previsto stanziamenti statali per la riqualificazione dei quartieri caratterizzati da abusivismo. La legge finanziaria 2004 aveva poi abrogato tali fondi. La Regione Emilia-Romagna contestava che ciò lasciasse le Regioni senza risorse per affrontare gli oneri di riqualificazione derivanti dalla legalizzazione delle opere abusive.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Emilia-Romagna impugnava l’art. 2, comma 70, della l. n. 350/2003 per violazione degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione (autonomia finanziaria regionale, principio di ragionevolezza e tutela dell’ambiente).
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse: la sentenza n. 196/2004 aveva nel frattempo riconosciuto alle Regioni il potere di determinare — nei limiti fissati dallo Stato — le tipologie e le volumetrie di abusi condonabili, nonché di incrementare fino al 10% l’oblazione e fino al 100% gli oneri concessori per coprire i costi di riqualificazione. La Regione, disponendo ora di questi strumenti, non può più lamentare l’assenza di risorse statali.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, una pronuncia della stessa Corte modifica il quadro normativo in modo tale che il rimettente dispone già degli strumenti giuridici idonei a soddisfare l’interesse originariamente sotteso alla questione.
Domande e risposte
Come possono le Regioni finanziare la riqualificazione urbanistica post-condono?
Dopo la sentenza n. 196/2004, le Regioni possono: (a) limitare le tipologie e le volumetrie di abusi condonabili, riducendo così il numero degli interventi di riqualificazione necessari; (b) incrementare l’oblazione fino al 10% rispetto alle tariffe statali; (c) aumentare gli oneri concessori fino al 100%, dedicando le risorse così ottenute alla riqualificazione urbanistica.
Cos’è l’«oblazione» nel condono edilizio?
È la somma di denaro che il richiedente paga allo Stato per ottenere la sanatoria dell’abuso edilizio. L’entità dell’oblazione dipende dal tipo e dalla dimensione dell’abuso. Parte dell’oblazione è destinata al Comune nel cui territorio si trova l’opera abusiva per interventi di urbanizzazione e riqualificazione.
Perché la sent. n. 196/2004 è un punto di riferimento fondamentale sul condono edilizio?
Perché ha chiarito il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di condono edilizio: allo Stato spettano i profili penalistici e la fissazione dei limiti massimi della sanatoria; alle Regioni spetta articolare la disciplina sotto il profilo amministrativo, potendo modulare le condizioni e le quantità sanabili all’interno di quei limiti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — materia «governo del territorio» come competenza concorrente
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.