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La Corte dichiara inammissibile il conflitto sollevato dalla Regione Siciliana contro gli atti dell’Agenzia delle entrate che regolavano le modalità di versamento del contributo unificato per gli atti giudiziari: quegli atti organizzativi non incidono sulla quota di gettito spettante alla Regione, che rimane impregiudicata e può essere fatta valere in altra sede.

Di cosa si tratta

Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (introdotto dall’art. 9 della l. n. 488/1999 in sostituzione dell’imposta di bollo e della tassa di iscrizione a ruolo) era versato su un conto corrente postale intestato alla Tesoreria di Viterbo e imputato a un capitolo del bilancio statale. La Regione Siciliana contestava che ciò sottraesse al bilancio regionale la quota di gettito riscossa nel territorio siciliano.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Siciliana sollevava conflitto di attribuzione contro il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2002 e la risoluzione n. 60/E del 27 febbraio 2002, in riferimento all’art. 36 dello statuto siciliano, all’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 e al principio di leale cooperazione.

La decisione della Corte

La Corte conferma l’ammissibilità del conflitto contro atti dell’Agenzia delle entrate (richiamando le sentenze nn. 288/2004 e 72/2005) e la natura tributaria del contributo unificato (entrata tributaria erariale spettante alla Regione ex art. 36 statuto). Tuttavia dichiara il conflitto inammissibile per inidoneità lesiva degli atti: essi si limitano a disciplinare le modalità di versamento e non incidono sulla successiva fase di attribuzione del gettito. Le pretese della Regione rimangono impregiudicate.

Il principio

Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari ha natura di entrata tributaria erariale e la quota riscossa nel territorio della Regione Siciliana spetta allo statuto speciale siciliano. Tuttavia gli atti che regolano le sole modalità di versamento del contributo (codice-tributo, conto corrente postale) non ledono tale spettanza, poiché non incidono sulla successiva fase di riparto del gettito tra Stato e Regione.

Domande e risposte

Cos’è il contributo unificato e perché è rilevante per la Regione Siciliana?

Il contributo unificato è il tributo che si paga per avviare un procedimento giudiziario. Ha sostituito l’imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e altri oneri. Siccome l’imposta di bollo era di spettanza regionale per la parte riscossa in Sicilia, la Regione sosteneva che lo stesso valesse per il contributo sostitutivo.

La Regione Siciliana aveva diritto a una quota del contributo unificato?

La Corte lo riconosce in astratto: il contributo ha natura tributaria e, non essendo espressamente destinato a finalità specifiche statali, rientra nelle entrate spettanti alla Regione ex art. 36 dello statuto. Tuttavia la lesione effettiva di questo diritto non poteva derivare dagli atti impugnati, che riguardavano solo le modalità di versamento.

Come doveva agire la Regione per far valere la propria pretesa?

La Corte lascia impregiudicate le pretese regionali, che possono essere fatte valere in altra sede se lo Stato non provvede spontaneamente al riparto del gettito. La Regione potrebbe contestare eventuali atti o comportamenti omissivi dello Stato nella fase di attribuzione definitiva del gettito, oppure agire in via di conflitto di attribuzione se tale attribuzione venisse negata esplicitamente.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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