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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 222 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. Veneto 21 aprile 2005. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità.
Di cosa si tratta
1. – Con ricorso notificato il 20 giugno 2005 e depositato il successivo 27 giugno, la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, per violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
I parametri costituzionali invocati sono: art. 5 Cost., art. 101 Cost., art. 114 Cost., art. 117 Cost.. Il giudice rimettente è il T.A.R. Veneto 21 aprile 2005.
La decisione della Corte
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, con il ricorso indicato in epigrafe.
Il principio
3.1. – La Regione ricorrente lamenta che il Tribunale amministrativo regionale del Veneto abbia dichiarato l’abrogazione della legge regionale 30 giugno 1993 n. 27 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti) per effetto dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 [Fissazione dei limiti di esposizione, dei valo
Domande e risposte
Che effetto ha una sentenza di illegittimità costituzionale?
La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Non può più essere applicata, nemmeno nei giudizi in corso.
La sentenza si applica retroattivamente?
In linea di principio sì: la dichiarazione di illegittimità ha effetto sui rapporti giuridici non ancora definitivamente chiusi al momento della pronuncia, salvo i limiti dell’intangibilità del giudicato.
Chi è vincolato dalla sentenza della Corte Costituzionale?
Tutti: giudici, pubbliche amministrazioni e privati devono astenersi dall’applicare la norma dichiarata incostituzionale. Il vincolo è erga omnes, non limitato alle parti del giudizio originario.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 101 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 114 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
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