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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione autonoma Sardegna contro la nota del Ministero dell’economia del 7 giugno 2011, con cui lo Stato aveva invitato la Regione a rivedere la propria proposta di accordo sul patto di stabilità interno 2011. La nota non costituisce «imposizione» lesiva dell’autonomia, ma atto nell’ambito di un negoziato in corso.

Di cosa si tratta

Le Regioni a statuto speciale — tra cui la Sardegna — devono concordare con il Ministero dell’economia i limiti di spesa nell’ambito del patto di stabilità interno, secondo il meccanismo dell’accordo previsto dall’art. 1, comma 132, della legge n. 220/2010. La Sardegna aveva proposto un aumento dei propri tetti di spesa per far fronte al maggior gettito derivante dalla riforma del proprio Statuto (legge n. 296/2006). La Ragioneria Generale dello Stato aveva risposto con una nota invitando la Regione a riformulare la propria proposta, ritenendo non vi fossero margini per l’aumento dei pagamenti in assenza di intervento legislativo compensativo.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione autonoma Sardegna ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, lamentando che la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 7 giugno 2011, n. 50971, violasse il principio di leale collaborazione (artt. 5, 117 e ss. Cost.) e l’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale (art. 119 Cost.; artt. 3, 7, 8, 54 dello Statuto speciale per la Sardegna).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato il conflitto inammissibile. La nota della Ragioneria Generale non costituisce un atto che pretende affermare una competenza statale in ambito riservato alla Regione: è parte di un normale negoziato sul patto di stabilità. Il mancato perfezionamento dell’accordo dopo il primo scambio di proposte è «del tutto compatibile con il criterio del previo confronto e della progressiva negoziazione». Lo Stato non ha ecceduto dai propri poteri di coordinamento della finanza pubblica.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni è ammissibile solo se lo Stato pretende di esercitare una competenza riservata alla Regione, non quando semplicemente esprime una posizione negoziale nell’ambito di una trattativa. Una nota ministeriale che invita la Regione a rivedere la propria proposta di accordo sul patto di stabilità non viola la leale collaborazione: è atto di negoziato, non di imposizione.

Domande e risposte

Cosa è il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione?

È il rimedio costituzionale con cui una Regione (o lo Stato) si rivolge alla Corte costituzionale per contestare che l’altra parte abbia invaso le proprie competenze costituzionalmente garantite. Può essere promosso contro atti normativi ma anche contro atti amministrativi che ledano le attribuzioni altrui.

In cosa consiste il patto di stabilità per le Regioni a statuto speciale?

Le Regioni a statuto speciale (eccetto Trentino-Alto Adige e Province autonome) devono concordare con il MEF i propri obiettivi di spesa nel quadro del patto di stabilità interno. Il meccanismo dell’accordo, previsto dalla legge di stabilità, consente di rispettare sia il vincolo di bilancio pubblico sia l’autonomia finanziaria delle Regioni speciali.

Perché la Sardegna chiedeva di aumentare i propri tetti di spesa?

Perché la riforma del proprio Statuto (art. 1, co. 834, legge n. 296/2006) aveva aumentato le entrate della Regione. La Sardegna riteneva che l’aumento delle entrate dovesse essere accompagnato da un corrispondente aumento del plafond di spesa consentito dal patto di stabilità. Lo Stato aveva ritenuto necessario un intervento legislativo per tale adeguamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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