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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione autonoma Sardegna contro la nota del Ministero dell’economia del 7 giugno 2011, con cui lo Stato aveva invitato la Regione a rivedere la propria proposta di accordo sul patto di stabilità interno 2011. La nota non costituisce «imposizione» lesiva dell’autonomia, ma atto nell’ambito di un negoziato in corso.
Di cosa si tratta
Le Regioni a statuto speciale — tra cui la Sardegna — devono concordare con il Ministero dell’economia i limiti di spesa nell’ambito del patto di stabilità interno, secondo il meccanismo dell’accordo previsto dall’art. 1, comma 132, della legge n. 220/2010. La Sardegna aveva proposto un aumento dei propri tetti di spesa per far fronte al maggior gettito derivante dalla riforma del proprio Statuto (legge n. 296/2006). La Ragioneria Generale dello Stato aveva risposto con una nota invitando la Regione a riformulare la propria proposta, ritenendo non vi fossero margini per l’aumento dei pagamenti in assenza di intervento legislativo compensativo.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Sardegna ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, lamentando che la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 7 giugno 2011, n. 50971, violasse il principio di leale collaborazione (artt. 5, 117 e ss. Cost.) e l’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale (art. 119 Cost.; artt. 3, 7, 8, 54 dello Statuto speciale per la Sardegna).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato il conflitto inammissibile. La nota della Ragioneria Generale non costituisce un atto che pretende affermare una competenza statale in ambito riservato alla Regione: è parte di un normale negoziato sul patto di stabilità. Il mancato perfezionamento dell’accordo dopo il primo scambio di proposte è «del tutto compatibile con il criterio del previo confronto e della progressiva negoziazione». Lo Stato non ha ecceduto dai propri poteri di coordinamento della finanza pubblica.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni è ammissibile solo se lo Stato pretende di esercitare una competenza riservata alla Regione, non quando semplicemente esprime una posizione negoziale nell’ambito di una trattativa. Una nota ministeriale che invita la Regione a rivedere la propria proposta di accordo sul patto di stabilità non viola la leale collaborazione: è atto di negoziato, non di imposizione.
Domande e risposte
Cosa è il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione?
È il rimedio costituzionale con cui una Regione (o lo Stato) si rivolge alla Corte costituzionale per contestare che l’altra parte abbia invaso le proprie competenze costituzionalmente garantite. Può essere promosso contro atti normativi ma anche contro atti amministrativi che ledano le attribuzioni altrui.
In cosa consiste il patto di stabilità per le Regioni a statuto speciale?
Le Regioni a statuto speciale (eccetto Trentino-Alto Adige e Province autonome) devono concordare con il MEF i propri obiettivi di spesa nel quadro del patto di stabilità interno. Il meccanismo dell’accordo, previsto dalla legge di stabilità, consente di rispettare sia il vincolo di bilancio pubblico sia l’autonomia finanziaria delle Regioni speciali.
Perché la Sardegna chiedeva di aumentare i propri tetti di spesa?
Perché la riforma del proprio Statuto (art. 1, co. 834, legge n. 296/2006) aveva aumentato le entrate della Regione. La Sardegna riteneva che l’aumento delle entrate dovesse essere accompagnato da un corrispondente aumento del plafond di spesa consentito dal patto di stabilità. Lo Stato aveva ritenuto necessario un intervento legislativo per tale adeguamento.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — Principio di autonomia e leale collaborazione tra Stato e enti autonomi
- Art. 117 della Costituzione — Potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni
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