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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dai promotori del referendum sull’abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto nei confronti delle Camere, del Governo e della Commissione parlamentare di vigilanza RAI. Il ricorso era stato presentato a referendum già indetto (per il 15 giugno 2003) e riguardava la legge sul voto degli italiani all’estero e le regole sulla comunicazione politica.

Di cosa si tratta

Livio Giuliani e Carlo Rienzi, promotori del referendum popolare per l’abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto (ammesso dalla Corte con sentenza n. 44/2003 e indetto per il 15 giugno 2003), avevano sollevato conflitto di attribuzioni contro le Camere, il Governo e la Commissione parlamentare di vigilanza RAI. Contestavano la legge n. 459/2001 sul voto degli italiani all’estero (che includeva il referendum nel meccanismo del voto per corrispondenza) e le regole RAI sulla comunicazione politica per la campagna referendaria.

La questione di legittimità costituzionale

I promotori del referendum hanno sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che la legge n. 459/2001 (voto estero), il d.P.R. n. 104/2003 (regolamento attuativo) e la deliberazione della Commissione di vigilanza RAI del 16 aprile 2003 (regole sulla comunicazione politica per i referendum) ledessero le loro attribuzioni come promotori del referendum, in particolare il diritto a una corretta campagna referendaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i promotori del referendum non fossero titolari di attribuzioni costituzionalmente garantite che potessero essere lese dagli atti impugnati: i promotori non sono un «potere dello Stato» ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, e il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato non è lo strumento per contestare le modalità di svolgimento della campagna referendaria.

Il principio

I promotori di un referendum popolare non costituiscono un «potere dello Stato» legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 134 della Costituzione e dell’art. 37 della legge n. 87/1953. Il conflitto di attribuzioni presuppone che il ricorrente sia titolare di una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite che il comportamento altrui abbia menomato.

Domande e risposte

Chi può sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Possono sollevare il conflitto solo i «poteri dello Stato» dotati di attribuzioni costituzionalmente garantite: Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente della Repubblica e, in certi casi, singole Camere o giudici. I promotori di un referendum non rientrano in questa categoria.

In che modo la legge n. 459/2001 interferiva con il referendum?

La legge sul voto degli italiani all’estero includeva nel voto per corrispondenza anche i referendum popolari. I promotori temevano che ciò potesse alterare le dinamiche della campagna referendaria, allargando l’elettorato ai cittadini residenti all’estero in modo non previsto al momento della raccolta delle firme.

Il referendum sull’elettrodotto si è poi svolto?

Sì: il referendum per l’abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto si è svolto il 15 giugno 2003 come previsto. Non ha raggiunto il quorum di partecipazione necessario (50%+1 degli aventi diritto al voto), risultando privo di effetti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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