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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dai promotori dei referendum elettorali del giugno 2009 contro la Commissione parlamentare per la vigilanza RAI. I promotori lamentavano che la delibera del 14 maggio 2009 non garantisse loro spazi comunicativi adeguati sulle reti RAI durante la campagna referendaria.

Di cosa si tratta

In vista dei referendum elettorali del 21-22 giugno 2009, la Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi aveva adottato una delibera sulle tribune e trasmissioni referendarie RAI. I promotori dei referendum — Giovanni Guzzetta, Mariotto Segni e Natale D’Amico — sostenevano che la delibera non garantisse ai Comitati promotori spazi comunicativi paritari a quelli riservati ai partiti, violando le attribuzioni costituzionali legate al diritto referendario.

La questione di legittimità costituzionale

I ricorrenti promuovevano conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che la Commissione parlamentare non avesse il potere di adottare le disposizioni degli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera, in quanto lesive delle loro attribuzioni costituzionali derivanti dagli artt. 21, 48 e 75 Cost. e dalla legge n. 28/2000 sulla parità comunicativa nelle campagne referendarie.

La decisione della Corte

La Corte dichiara il conflitto ammissibile in questa fase preliminare (ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953), riconoscendo sia il profilo soggettivo (legittimazione dei Comitati promotori come potere dello Stato) sia il profilo oggettivo (possibile lesione di attribuzioni costituzionali). Fissa l’udienza per il merito al 9 giugno 2009. La decisione di merito è poi contenuta nella sentenza n. 174/2009.

Il principio

I promotori dei referendum abrogativi, in quanto titolari di un potere di iniziativa referendaria costituzionalmente garantito dall’art. 75 Cost., sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. L’ammissibilità del conflitto in questa fase è valutata esclusivamente quanto ai requisiti soggettivi e oggettivi, restando impregiudicata ogni questione di merito.

Domande e risposte

Cosa è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzione è un procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato contesta che un altro potere abbia agito in una sfera che non gli appartiene (conflitto positivo), o che abbia omesso di compiere atti che solo esso avrebbe dovuto compiere (conflitto negativo). È disciplinato dagli artt. 134 Cost. e 37-38 della legge n. 87/1953.

I Comitati promotori di referendum sono un “potere dello Stato”?

Sì, secondo la giurisprudenza della Corte. I promotori di referendum abrogativo esercitano una funzione costituzionalmente garantita dall’art. 75 Cost. e sono titolari di attribuzioni costituzionali proprie, che li qualificano come soggetti legittimati a stare in giudizio nel conflitto tra poteri.

Qual era la posta in gioco pratica?

I referendum si svolgevano il 21-22 giugno 2009. La Corte, consapevole dell’urgenza, ha derogato ai normali termini processuali (artt. 25-26 della legge n. 87/1953), fissando l’udienza di merito al 9 giugno: in questo modo la decisione definitiva poteva intervenire prima del voto, consentendo eventualmente di correggere la delibera RAI.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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