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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comune di Transacqua contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a una sentenza del TRGA Trentino che aveva dichiarato manifestamente infondata una questione di costituzionalità. I Comuni non sono legittimati a sollevare conflitti di attribuzione tra enti, nemmeno dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.
Di cosa si tratta
Il TRGA di Trento aveva respinto i ricorsi di privati contro l’annullamento di una concessione edilizia rilasciata dal Comune di Transacqua, dichiarando manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 1 del d.P.R. n. 426/1984 (composizione del TRGA con giudici nominati dalla Provincia). Il Comune ha poi proposto conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Comune di Transacqua sosteneva che la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 (che ha inserito i Comuni tra le componenti della Repubblica all’art. 114 Cost.) gli avesse conferito la legittimazione a sollevare conflitti di attribuzione tra enti, al pari delle Regioni. Lamentava, inoltre, la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU per la nomina di giudici del TRGA su designazione provinciale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato il conflitto inammissibile per più ragioni. Sul piano soggettivo: la riforma del Titolo V non ha attribuito ai Comuni la legittimazione a proporre conflitti di attribuzione davanti alla Corte; tale legittimazione spetta solo alle Regioni e allo Stato ex art. 134 Cost. Sul piano oggettivo: un atto giurisdizionale può essere oggetto di conflitto solo se ne è radicalmente contestata la riconducibilità alla funzione giurisdizionale, non quando se ne censura il modo di esercizio. Il ricorso era infine tardivo e notificato erroneamente.
Il principio
La riforma costituzionale del 2001 ha rafforzato l’autonomia degli enti locali, ma non ha modificato le regole sui conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Solo le Regioni (e lo Stato) possono sollevare conflitti di attribuzione tra enti ai sensi dell’art. 134 Cost. I Comuni devono tutelare le loro competenze attraverso il ricorso alle Regioni o attraverso le vie giurisdizionali ordinarie.
Domande e risposte
Dopo la riforma del 2001, i Comuni sono equiparati alle Regioni?
Solo in parte. L’art. 114 Cost. colloca Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sullo stesso piano come «componenti della Repubblica». Tuttavia le garanzie processuali davanti alla Corte costituzionale restano differenziate: solo le Regioni e lo Stato sono legittimati ai conflitti di attribuzione.
Quando una sentenza può essere oggetto di conflitto di attribuzione tra enti?
Solo quando viene radicalmente contestata la riconducibilità dell’atto alla funzione giurisdizionale, ovvero quando è messa in questione l’esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente. Non basta censurare come è stata esercitata la funzione giurisdizionale.
Come può un Comune far valere la propria autonomia contro lo Stato?
Attraverso la Regione, che può sollevare conflitti di attribuzione o impugnare leggi statali in via principale. In alternativa, il Comune può sollevare questioni di legittimità costituzionale attraverso i giudizi ordinari nei quali è parte.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e indipendenza del giudice, profilo sollevato dal Comune rispetto alla composizione del TRGA
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.