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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie davanti al giudice di pace. L’ordinanza di rimessione era priva della descrizione del fatto e di adeguata motivazione.
Di cosa si tratta
Davanti al giudice di pace il reato può estinguersi a seguito di condotte riparatorie. Si discuteva se, in caso di modifica del capo d’imputazione, l’imputato dovesse essere rimesso in termini per accedere a questa causa di estinzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Sulmona aveva sollevato la questione sull’art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte relativa alla rimessione in termini in caso di modifica dell’imputazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni: l’ordinanza di rimessione mancava della descrizione del fatto oggetto del giudizio (riportava solo i capi di imputazione) ed era priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Il principio
L’omessa o insufficiente descrizione del fatto preclude il controllo sulla rilevanza e rende la questione manifestamente inammissibile; analogamente l’assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza impedisce l’esame di merito.
Domande e risposte
La Corte ha deciso sul merito?
No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per difetti dell’ordinanza di rimessione.
Quali difetti aveva l’ordinanza?
Mancava la descrizione del fatto concreto e la motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni.
Perché la descrizione del fatto è così importante?
Perché senza di essa la Corte non può verificare se la questione è rilevante ai fini della decisione nel giudizio a quo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, evocata dal giudice rimettente.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa.
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo, parametro invocato.
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