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La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione su una norma collegata al contributo straordinario di urbanizzazione nel territorio di Roma. La pronuncia non entra nel merito delle censure su capacità contributiva e uguaglianza.
Di cosa si tratta
La controversia ruotava attorno a un contributo «straordinario» collegato alla valorizzazione edilizia delle aree, di cui si discuteva la natura (se vero e proprio tributo) e la compatibilità con la capacità contributiva e con l’uguaglianza tra proprietari di aree valorizzate in misura diversa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione sull’art. 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 16, lettera f), del d.l. n. 78 del 2010, riferita agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
Il principio
L’esame nel merito presuppone che la questione sia formulata in modo idoneo e rilevante per il giudizio a quo: in difetto di tali condizioni la Corte non può pronunciarsi sulla fondatezza e dichiara la questione inammissibile.
Domande e risposte
La Corte ha detto se il contributo è legittimo?
No: ha dichiarato la questione inammissibile, senza pronunciarsi sul merito della legittimità del contributo.
Quali dubbi aveva sollevato il Consiglio di Stato?
La possibile lesione dell’uguaglianza, della riserva di legge in materia di prestazioni imposte, della capacità contributiva e del buon andamento.
Cosa comporta una pronuncia di inammissibilità?
Che la norma resta in vigore e la questione non è decisa nel merito; potrebbe essere riproposta in modo idoneo.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte.
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, al centro del dubbio sulla natura tributaria del contributo.
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza tra proprietari di aree valorizzate in misura diversa.
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