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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 460 del codice di procedura penale relativa all’avviso sulla messa alla prova nel decreto penale di condanna: la norma era già stata oggetto di una precedente sentenza additiva, perciò la questione è ormai priva di oggetto.
Di cosa si tratta
Il decreto penale di condanna deve contenere una serie di avvisi a tutela dell’imputato. Si discuteva se dovesse comprendere anche l’avviso della facoltà di chiedere, con l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Lanusei aveva sollevato la questione sull’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: con una precedente sentenza essa aveva già dichiarato illegittimo l’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva quell’avviso; di conseguenza la nuova questione è divenuta priva di oggetto.
Il principio
Quando la disposizione è già stata modificata da una precedente declaratoria di illegittimità costituzionale nel senso richiesto dal rimettente, la nuova questione perde il proprio oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Il decreto penale deve contenere l’avviso sulla messa alla prova?
Sì: lo prevede la precedente sentenza additiva della Corte; per questo la nuova questione è rimasta priva di oggetto.
Perché la questione è inammissibile e non accolta?
Perché il risultato richiesto era già stato raggiunto da una decisione anteriore: non c’era più nulla da dichiarare illegittimo.
Cosa significa «questione priva di oggetto»?
Che la norma, nella parte censurata, non esiste più come prima, perché già corretta da una precedente pronuncia della Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro invocato dal rimettente.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, collegato all’avviso sulla facoltà di chiedere la messa alla prova.
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