Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 252/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Siciliana che, con un’interpretazione autentica, ampliava la sanabilita di opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli.

Di cosa si tratta

Il condono edilizio consente, a certe condizioni, di sanare opere realizzate senza titolo. La legge statale che ha previsto il terzo condono ha pero escluso o limitato fortemente la sanatoria nelle aree soggette a vincoli, come quelli paesaggistici e ambientali. La Regione Siciliana, con una legge di interpretazione autentica, aveva stabilito che la propria norma di recepimento del condono dovesse intendersi nel senso di ammettere la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree con vincoli che non comportano inedificabilita assoluta, ampliando cosi la possibilita di condonare. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato questa disposizione, ritenendo che si scontrasse con i limiti del condono fissati dallo Stato e con la tutela del paesaggio e dell’ambiente. La decisione tocca un tema sensibile, l’abusivismo edilizio in zone vincolate, dove la tutela del territorio prevale su esigenze di sanatoria.

La questione di legittimita costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2021, che, in via di interpretazione autentica, ampliava la sanabilita delle opere abusive nelle aree con vincoli non comportanti inedificabilita assoluta. Il Presidente del Consiglio dei ministri evocava il contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione (ordinamento penale e tutela dell’ambiente).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma regionale siciliana e, in via conseguenziale, di un’altra disposizione collegata. L’ampliamento della sanatoria nelle aree vincolate si poneva in contrasto con i limiti del condono fissati dallo Stato e con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente: la Regione non poteva estendere la possibilita di condono oltre quei limiti.

Il principio

I limiti al condono edilizio nelle aree vincolate sono fissati dallo Stato a tutela dell’ambiente e del paesaggio. Una Regione non puo ampliare, neppure con una legge di interpretazione autentica, la sanabilita di opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli oltre quanto consentito dalla disciplina statale.

Domande e risposte

Si possono sanare le opere abusive nelle aree vincolate in Sicilia?

La norma che ne ampliava la sanabilita e stata annullata: tornano a valere i limiti fissati dalla disciplina statale del condono, che restringe fortemente la sanatoria nelle aree vincolate.

Cos’e una legge di interpretazione autentica?

E una legge con cui il legislatore precisa il significato di una norma precedente, con effetto anche sul passato. Anche queste leggi devono rispettare i limiti costituzionali: qui la Corte le ha ritenuti superati.

Perche la tutela del paesaggio limita il condono?

Perche la tutela dell’ambiente e del paesaggio e affidata in via esclusiva allo Stato, che fissa standard uniformi: le esigenze di sanatoria non possono prevalere sulla protezione delle aree vincolate.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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