Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara incostituzionale l’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 85/2009, che prevedeva un concorso riservato per il personale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (divenuta ente di diritto pubblico) non assunto tramite procedura selettiva pubblica. La norma viola il principio del pubblico concorso sancito dall’art. 97 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana ha trasformato in ente di diritto pubblico la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica, che in precedenza era una fondazione di diritto privato. Con la legge n. 85/2009, la Regione ha previsto un concorso riservato per permettere al personale assunto dalla Fondazione con contratti di diritto privato — senza procedura selettiva pubblica — di transitare nei ruoli del Servizio sanitario regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato questa disposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 85/2009, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per violazione del principio del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, senza che emergessero peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare la deroga.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge regionale toscana. La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che il principio del pubblico concorso è la regola generale per l’accesso all’impiego pubblico e che le deroghe sono ammesse solo in presenza di situazioni del tutto eccezionali. Nel caso di specie, le ragioni addotte dalla Regione Toscana — evitare conflittualità interna e garantire la continuità del servizio — non integrano il carattere di straordinarietà richiesto per derogare al concorso aperto.
Il principio
Il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) costituisce la regola generale per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. Le deroghe sono ammesse solo in presenza di «peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico» tassativamente verificabili. La trasformazione di una fondazione privata in ente pubblico non è di per sé una ragione sufficiente per introdurre concorsi riservati al personale già in servizio.
Domande e risposte
Cos’è il principio del pubblico concorso e chi lo garantisce?
L’art. 97, comma 4, della Costituzione stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La Corte costituzionale ha ripetutamente precisato che questo principio tutela l’imparzialità della pubblica amministrazione e garantisce pari opportunità di accesso ai cittadini.
Perché la Regione Toscana aveva previsto un concorso riservato?
Perché la Fondazione, dopo la sua pubblicizzazione, si trovava con due categorie di dipendenti: quelli provenienti da enti pubblici (già nei ruoli del SSR) e quelli assunti direttamente con contratti privati. Per equiparare le posizioni ed evitare conflittualità, la Regione aveva previsto un concorso riservato solo per i secondi.
La Corte ha mai ammesso deroghe al pubblico concorso?
Sì, ma solo in casi eccezionali. La Corte ha ritenuto ammissibili deroghe quando sussistono ragioni straordinarie di interesse pubblico chiaramente identificabili, come la stabilizzazione di personale precario di lungo corso in settori essenziali con particolari esigenze organizzative. Nel caso della Fondazione Monasterio, tali requisiti non erano integrati.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento e imparzialità della PA; obbligo del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento rispetto agli altri aspiranti al pubblico impiego
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.