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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Lombardia che consentiva di sostituire il collaudo con un attestato di regolare esecuzione per alcune forniture e servizi sotto-soglia, violando la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia aveva inserito in una legge omnibus (il «collegato ordinamentale 2010») una norma che, per gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, consentiva di sostituire il collaudo — procedura formale di verifica dell’esecuzione prevista dal Codice dei contratti pubblici — con un semplice attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento o dal dirigente. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la disposizione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità dell’art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia n. 7/2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», che comprende la disciplina dell’esecuzione dei contratti.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma lombarda. La disciplina del collaudo e della verifica di conformità attiene alla fase di esecuzione del contratto, in cui la pubblica amministrazione agisce in posizione di tendenziale parità con il contraente privato: si tratta quindi di «ordinamento civile», materia di competenza esclusiva statale. La Regione non può modificare le norme del Codice dei contratti pubblici che disciplinano questa fase.

Il principio

La disciplina dell’esecuzione dei contratti pubblici (compreso il collaudo) rientra nella competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). Le Regioni non possono introdurre norme derogatorie rispetto al Codice dei contratti pubblici sulla fase esecutiva, indipendentemente dal valore economico dell’appalto.

Domande e risposte

Cos’è il collaudo negli appalti pubblici?

Il collaudo è la procedura prevista dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) con cui la stazione appaltante verifica che la prestazione eseguita sia conforme a quanto pattuito nel contratto. È effettuato da un tecnico nominato dalla stazione appaltante e si conclude con un certificato che attesta la regolarità dell’esecuzione.

Perché la Lombardia voleva semplificare il collaudo?

Per ridurre gli oneri burocratici negli appalti di valore minore (sotto le soglie comunitarie), consentendo di sostituire il collaudo formale con un più semplice attestato di regolare esecuzione, più rapido e meno costoso.

Il dato quantitativo (valore sotto-soglia) avrebbe potuto giustificare la norma regionale?

No. La Corte ha ribadito che, ai fini dell’individuazione della competenza statale, non rileva il valore economico del contratto: anche per gli appalti sotto-soglia, la disciplina dell’esecuzione contrattuale è materia esclusiva dello Stato.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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