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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul divieto di falcidiare l’IVA nel concordato preventivo, ribadendo quanto già deciso con la sentenza n. 225 del 2014: per l’IVA il concordato può prevedere solo la dilazione, non la riduzione del debito.

Di cosa si tratta

Nel concordato preventivo, secondo il diritto vivente, la proposta del debitore poteva prevedere, per l’IVA, soltanto la dilazione del pagamento e non la sua riduzione (falcidia). Il Tribunale di Verona riteneva questo trattamento penalizzante per l’amministrazione finanziaria rispetto agli altri creditori privilegiati.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 160 e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, per l’IVA, consentono soltanto la dilazione del pagamento. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Verona, sezione fallimentare.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Le stesse disposizioni, con gli stessi parametri e i medesimi argomenti, erano già state esaminate con la sentenza n. 225 del 2014, che le aveva ritenute non fondate. Il rimettente non aveva prospettato profili nuovi idonei a indurre a una diversa decisione: di qui la manifesta infondatezza.

Il principio

Il divieto di falcidiare il credito IVA nel concordato preventivo, già ritenuto non incostituzionale dalla sentenza n. 225 del 2014, resta legittimo in assenza di argomenti nuovi: la riproposizione della stessa questione è manifestamente infondata.

Domande e risposte

Si può ridurre il debito IVA nel concordato preventivo?

No: secondo il diritto vivente recepito dalla Corte, per l’IVA la proposta di concordato può prevedere solo la dilazione del pagamento, non la sua riduzione.

Perché la decisione è di «manifesta infondatezza»?

Perché la stessa questione era già stata decisa con la sentenza n. 225 del 2014 e il giudice non aveva indicato motivi nuovi per arrivare a una conclusione diversa.

Che cosa lamentava il Tribunale di Verona?

Che l’amministrazione finanziaria, non potendo accettare una riduzione dell’IVA, riceveva un trattamento deteriore rispetto agli altri creditori privilegiati.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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