Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara incostituzionali due norme della legge toscana sul governo del territorio che disciplinavano gli effetti delle opere edilizie abusive risalenti; dichiara invece inammissibili le censure sulle strutture di vendita.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Toscana sul governo del territorio interveniva, da un lato, sulla pianificazione delle grandi strutture di vendita e, dall’altro, sugli effetti delle opere edilizie realizzate senza titolo o in difformità prima di certe date (1967 e 1985), differenziandone il trattamento sanzionatorio.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 25, 26 e 27 (strutture di vendita) e gli artt. 207 e 208 (effetti delle opere edilizie risalenti) della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65, in riferimento all’art. 117, primo comma, secondo comma (lettere e ed l) e terzo comma, della Costituzione. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 207 e 208 della legge regionale, che disciplinavano le conseguenze delle opere edilizie abusive risalenti invadendo ambiti riservati allo Stato. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 25, 26 e 27 in materia di strutture di vendita, perché censurate in modo cumulativo e indistinto.
Il principio
La Regione non può disciplinare gli effetti civili e sanzionatori delle opere edilizie abusive risalenti in modo invasivo delle competenze statali; le censure su una pluralità di norme devono essere specifiche, pena l’inammissibilità.
Domande e risposte
Quali norme toscane sono state annullate?
Gli artt. 207 e 208 della legge regionale n. 65 del 2014, che disciplinavano gli effetti delle opere edilizie eseguite senza titolo o in difformità prima del 1967 e del 1985.
Perché le norme sulle strutture di vendita non sono state esaminate nel merito?
Perché gli artt. 25, 26 e 27 erano stati censurati congiuntamente e in modo indistinto: le relative questioni sono state dichiarate inammissibili.
Che cosa prevedevano gli articoli annullati?
Differenziavano il trattamento delle opere abusive risalenti a seconda della loro collocazione e della data, fino a considerarne alcune «consistenze legittime».
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, in particolare in materia di ordinamento civile e governo del territorio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.