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La Corte dichiara inammissibili le questioni sulla tassazione «per trasparenza» dei fondi immobiliari e sull’imposta sostitutiva del 5 per cento: la norma sul regime a regime non era applicabile ai casi, e l’annullamento della norma transitoria avrebbe prodotto effetti irragionevoli non costituzionalmente obbligati.
Di cosa si tratta
Due Commissioni tributarie giudicavano su domande di rimborso di contribuenti titolari di quote «qualificate» (oltre il 5 per cento) di fondi comuni di investimento immobiliare, assoggettati a un nuovo regime fiscale «per trasparenza» e a un’imposta sostitutiva una tantum del 5 per cento sul valore medio delle quote possedute nel 2010.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 32, commi 3-bis e 4-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 (come modificato dal d.l. n. 70 del 2011), in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. Le questioni erano sollevate dalle Commissioni tributarie provinciali di Torino e di Nuoro.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato tutte le questioni inammissibili. Il comma 3-bis, sulla tassazione «per trasparenza» a regime, non era applicabile nei giudizi a quibus, dove si discuteva del rimborso dell’imposta sostitutiva: difettava quindi la rilevanza. Il comma 4-bis, di natura transitoria, non poteva essere annullato perché il suo venir meno avrebbe reso definitivamente esenti i redditi pregressi non distribuiti, con un esito manipolativo non costituzionalmente obbligato in un ambito di ampia discrezionalità del legislatore.
Il principio
Nel giudizio incidentale la questione deve riguardare una norma che il giudice deve effettivamente applicare; e la Corte non può annullare una norma transitoria quando ciò produrrebbe un esito manipolativo non costituzionalmente obbligato, riservato alla discrezionalità del legislatore.
Domande e risposte
Che cosa significa tassazione «per trasparenza»?
Significa che i redditi prodotti dal fondo sono imputati direttamente ai partecipanti qualificati, in proporzione alle quote, anche se non distribuiti, e concorrono al loro reddito complessivo.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Per il comma 3-bis mancava la rilevanza, perché non doveva essere applicato nei giudizi sul rimborso; per il comma 4-bis l’annullamento avrebbe prodotto effetti irragionevoli, riservati alla scelta del legislatore.
La Corte ha detto se la norma fosse giusta o sbagliata?
No: si è fermata a un giudizio di inammissibilità processuale, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del regime fiscale.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, parametro invocato per la tassazione dei fondi immobiliari
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e di non discriminazione tra investitori
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.