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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma della legge finanziaria toscana 2010 che consentiva di prorogare le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo fino a venti anni, violando il diritto UE in materia di libertà di stabilimento e il principio di concorrenza. La proroga automatica impediva ai nuovi operatori di accedere al mercato.

Di cosa si tratta

L’art. 16, comma 2, della legge finanziaria toscana per il 2010 (l. n. 77 del 2009) prevedeva che, su richiesta del concessionario, le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo potessero essere prorogate fino a un massimo di venti anni, in ragione degli investimenti realizzati. La norma era emanata in un contesto in cui la Commissione europea aveva già avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per le norme interne sul cosiddetto “diritto d’insistenza” dei concessionari uscenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 16, comma 2, della legge toscana n. 77 del 2009, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 43 (ora 49) e 81 (ora 101) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in materia di libertà di stabilimento e concorrenza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della legge toscana n. 77 del 2009, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 49 TFUE. La proroga automatica delle concessioni impediva l’accesso al mercato a nuovi operatori economici, ponendo barriere all’ingresso che alteravano la concorrenza e favorivano i vecchi concessionari in contrasto con il principio di parità di trattamento derivante dalla libertà di stabilimento.

Il principio

Una legge regionale che proroga le concessioni demaniali marittime a favore dei concessionari uscenti, impedendo a nuovi operatori di accedere al mercato, viola il principio di parità di trattamento ricavabile dalla libertà di stabilimento garantita dal diritto UE e, tramite il vincolo dell’art. 117, primo comma, Cost., è incostituzionale.

Domande e risposte

Qual è la procedura corretta per rinnovare le concessioni demaniali marittime secondo il diritto UE?

Le concessioni devono essere assegnate tramite procedure selettive aperte e trasparenti, che consentano a chiunque di partecipare. La proroga automatica a favore del concessionario uscente è incompatibile con i principi comunitari di libertà di stabilimento e concorrenza.

Come opera il vincolo dei trattati UE sulla legislazione regionale?

Tramite l’art. 117, primo comma, della Costituzione, che obbliga sia la legislazione statale sia quella regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. La violazione di una norma del TFUE da parte di una legge regionale determina l’incostituzionalità della legge stessa.

Che cosa è la procedura di infrazione europea menzionata nella sentenza?

La procedura n. 4908 del 2008 avviata dalla Commissione europea contro l’Italia per le norme interne che attribuivano una preferenza (il cosiddetto diritto d’insistenza) al concessionario uscente nella procedura di rinnovo delle concessioni demaniali marittime.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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