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Giudici di pace di Borgo San Dalmazzo, Vergato e Rivarolo Canavese avevano sollevato questioni sull’art. 10-bis TU Immigrazione (reato di clandestinità) e su norme connesse alla sanatoria lavoratori stranieri (art. 1-ter d.l. n. 78/2009). La Corte ha dichiarato tutte le questioni manifestamente inammissibili per difetti di motivazione delle ordinanze di rimessione.

Di cosa si tratta

Oltre al reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998), alcuni giudici rimettenti avevano coinvolto nel proprio scrutinio anche l’art. 16, comma 1, del TU Immigrazione (espulsione come misura alternativa alla pena) e l’art. 1-ter, commi 1 e 8, del d.l. n. 78/2009 (procedura di emersione/sanatoria per lavoratori domestici e assistenti familiari stranieri), ritenendo che queste norme interagissero con la fattispecie penale in modo incostituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Giudici di pace di Borgo San Dalmazzo, Vergato (due ordinanze), Rivarolo Canavese e di nuovo Vergato (due ordinanze), in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 della Costituzione, hanno sollevato questioni sull’art. 10-bis e 16, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, e sull’art. 1-ter, commi 1 e 8, del d.l. n. 78/2009.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni, dopo aver riunito i giudizi. Le ordinanze di rimessione presentavano gravi carenze: alcune non descrivevano adeguatamente i fatti concreti; altre sollevavano questioni non rilevanti nel giudizio principale; la motivazione sulla non manifesta infondatezza era insufficiente o del tutto assente per alcune delle norme impugnate.

Il principio

Quando il giudice a quo solleva più questioni connesse, ciascuna deve essere autonomamente sorretta da motivazione adeguata su rilevanza e non manifesta infondatezza; l’inammissibilità di alcune non travolge automaticamente le altre, ma la Corte esamina ognuna separatamente.

Domande e risposte

Cos’è la procedura di emersione dei lavoratori stranieri irregolari?

È una sanatoria periodicamente introdotta dal legislatore per consentire ai datori di lavoro di regolarizzare i rapporti con lavoratori domestici o assistenti familiari stranieri privi di permesso di soggiorno, pagando i contributi e rispettando determinate condizioni.

Perché i giudici rimettenti coinvolgevano la sanatoria nelle questioni sul reato di clandestinità?

Perché ritenevano che l’esistenza di una procedura di emersione per alcune categorie di irregolari, mentre altri venivano perseguiti penalmente, creasse disparità di trattamento irragionevoli e mettesse in dubbio la coerenza del sistema repressivo.

Perché la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni?

Per difetti formali delle ordinanze: mancava la descrizione dei fatti concreti, la rilevanza di alcune norme impugnate nel giudizio a quo non era dimostrata, e la motivazione sulla non manifesta infondatezza era lacunosa.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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