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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 1, comma 476, della legge di stabilità 2014: la norma, di carattere interpretativo, non viola il principio di uguaglianza né il divieto convenzionale di ingerenza retroattiva, data l’ambiguità del testo interpretato.
Di cosa si tratta
Il Consiglio di Stato dubitava della legittimità di una norma con cui il legislatore aveva chiarito, con effetto retroattivo, il criterio di computo delle ore di lavoro straordinario prestate in giornata festiva, incidendo su giudizi pendenti.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU, su sollevazione del Consiglio di Stato, quarta sezione giurisdizionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione interpretata era oggettivamente ambigua, ammettendo una doppia lettura sul parametro di computo dello straordinario; la norma interpretativa ha scelto una delle interpretazioni possibili senza creare disparità di trattamento e senza ledere il legittimo affidamento, non sussistendo un consolidato affidamento dei consociati.
Il principio
Una legge di interpretazione autentica, che incide anche su giudizi in corso, è legittima quando si limita a privilegiare una delle interpretazioni già possibili di un testo ambiguo, senza violare il principio di uguaglianza né il legittimo affidamento tutelato dall’art. 6 CEDU.
Domande e risposte
Che cos’è una norma di interpretazione autentica?
È una legge con cui il legislatore chiarisce il significato di una disposizione precedente, con effetto anche sul passato e sui giudizi pendenti.
Perché la norma non viola la CEDU?
Perché si limitava a scegliere una delle letture già possibili di un testo ambiguo, senza ledere un legittimo affidamento dei destinatari.
Qual è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, confermando la legittimità della disposizione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — era invocato il principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 117 della Costituzione — il parametro era riferito all’art. 6 CEDU sul giusto processo
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