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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 416/2008 la Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna contro lo Stato. Il Ministero dei Trasporti aveva riaffermato la propria competenza sui porti turistici della Regione, ma, prima della decisione, ha annullato in autotutela l’atto impugnato. Venuto meno l’oggetto del conflitto, la Corte prende atto della situazione e chiude il giudizio.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna aveva impugnato una nota del Ministero dei Trasporti – Direzione marittima di Ravenna – con cui lo Stato riaffermava la propria competenza amministrativa su tutti i porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale e interregionale situati nel territorio regionale, eccezion fatta per il porto di Cattolica. Secondo la Regione, ciò violava le sentenze della Corte che avevano già riconosciuto le competenze regionali su quei porti e ledeva gli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione sul riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra enti (art. 134 Cost.): la Regione Emilia-Romagna contestava la nota ministeriale che riaffermava la competenza statale sui porti turistici regionali, in contrasto con il riparto delineato dall’art. 105 del d.lgs. n. 112/1998 e dalla potestà legislativa concorrente in materia di «porti e aeroporti civili» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Il Ministero dei Trasporti, con nota del 18 marzo 2008, aveva comunicato alla Regione di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Venuto meno l’atto oggetto del conflitto, non sussisteva più ragione per decidere nel merito.

Il principio

Quando l’atto che ha dato origine a un conflitto di attribuzione tra enti viene annullato dall’autorità che lo ha emanato prima che la Corte si pronunci nel merito, il giudizio si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Domande e risposte

Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

È un giudizio davanti alla Corte Costituzionale nel quale un ente (per esempio una Regione) sostiene che lo Stato abbia invaso le sue competenze con un atto o un comportamento. La Corte valuta se l’attribuzione è stata rispettata.

Perché il conflitto si è chiuso senza una decisione nel merito?

Perché il Ministero ha annullato l’atto impugnato in autotutela, eliminando la lesione denunciata. Con l’atto scomparso, non c’è più nulla da annullare né da dichiarare.

Chi ha competenza amministrativa sui porti turistici regionali?

Le precedenti sentenze della Corte (nn. 89, 90/2006 e 255/2007) avevano già riconosciuto la competenza regionale sui porti di rilevanza economica regionale. Il conflitto in esame nasceva proprio dal rifiuto del Ministero di conformarsi a quelle pronunce.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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