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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla commissione medico-legale del Ministero della Difesa, sollevata dalla Corte dei conti siciliana. Il motivo: le norme effettivamente censurate (istituzione del collegio medico-legale centrale) non erano quelle applicabili nel caso concreto, dove si discuteva di una diversa commissione locale istituita con decreto ministeriale del 1989 e non impugnabile davanti alla Corte costituzionale.
Di cosa si tratta
Un ex militare di leva, collocato in congedo per riforma, aveva adito la Corte dei conti della Regione Siciliana chiedendo la pensione privilegiata ordinaria, sostenendo di avere contratto una infermità per causa di servizio. In via istruttoria, aveva chiesto l’acquisizione del parere della commissione medico-legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti. Il giudice rimettente aveva allora sollevato dubbi di costituzionalità sull’imparzialità di tale commissione, composta da ufficiali medici che mantengono il rapporto gerarchico con la Forza armata di appartenenza, proprio mentre il Ministero della Difesa è controparte nel giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
Norme censurate: artt. 11, 11-bis e 12 della legge n. 416/1926; artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913/1980 (composizione del collegio medico-legale della Difesa); art. 1 comma 3 del d.l. n. 453/1993 (convertito dalla legge n. 19/1994). Parametri: artt. 3, 97, 108 e 111 Cost. Il rimettente lamentava che gli ufficiali medici componenti la commissione, dipendendo gerarchicamente dal Ministero della Difesa (controparte nel giudizio pensionistico), non offrissero garanzie di terzietà e imparzialità sufficienti a soddisfare i principi del giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte ha rilevato che nel giudizio a quo la commissione di cui si discuteva era quella istituita presso l’Ospedale militare di Palermo con decreto ministeriale del 10 luglio 1989 — un atto non sindacabile dalla Corte costituzionale — e non il «collegio medico-legale» centrale disciplinato dalle leggi impugnate. Le norme censurate, quindi, non erano applicabili nel caso concreto: la questione era inammissibile per irrilevanza. La Corte ha anche osservato che il rimettente non aveva considerato che l’art. 2 della legge n. 658/1984 già consente alla Corte dei conti di richiedere pareri agli ospedali civili invece che militari, fugando così i dubbi di parzialità.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando le norme censurate non sono quelle effettivamente applicabili nel giudizio a quo. La rilevanza esige che la norma da applicare nel caso concreto sia la stessa che si intende impugnare: se il giudice censura le disposizioni di legge sul collegio medico-legale centrale, ma nel suo processo viene in rilievo una commissione locale istituita con decreto ministeriale, la questione è irrilevante e va dichiarata inammissibile.
Domande e risposte
Un militare che chiede la pensione privilegiata ha diritto a un perito terzo e imparziale?
Sì, in linea di principio le garanzie del giusto processo (art. 111 Cost.) impongono che i consulenti tecnici che operano nel processo offrano adeguate garanzie di imparzialità. Tuttavia la questione concreta non è stata esaminata nel merito perché il rimettente aveva censurato le norme sbagliate. Nella specie, la Corte ha anche ricordato che già esiste la possibilità di richiedere pareri a ospedali civili anziché militari, il che riduce i rischi di condizionamento.
Il giudice rimettente può scegliere liberamente quali norme impugnare?
No: deve impugnare le norme che è chiamato ad applicare nel giudizio a quo. Se censura norme che, pur riguardando la stessa materia, non trovano applicazione in quel caso, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza. Il giudice deve tracciare un collegamento diretto tra la norma censurata e la decisione che deve adottare.
Gli ufficiali medici di una commissione del Ministero della Difesa sono imparziali quando il Ministero è controparte?
Questo era il dubbio del rimettente, che si era ispirato alla sentenza n. 353/2002 (dichiarata l’incostituzionalità dei funzionari del Genio civile nei tribunali delle acque per mancanza di indipendenza dall’amministrazione). La Corte non ha risposto nel merito, dichiarando la questione inammissibile. Ha però segnalato che la norma vigente già consente al giudice contabile di rivolgersi ad ospedali civili, offrendo una soluzione alternativa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, evocato per la mancata previsione di garanzie di indipendenza per i componenti della commissione
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione della giustizia, parametro evocato dal rimettente
- Art. 108 della Costituzione — indipendenza dei giudici e di coloro che partecipano alla funzione giurisdizionale, parametro principale della questione
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e terzietà del giudice, evocato per la mancanza di imparzialità dei consulenti militari
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