Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Dopo la sentenza n. 26/2007 della Corte, che ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, la Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Roma per rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.
Di cosa si tratta
La legge n. 46/2006 (legge Pecorella) aveva modificato l’art. 593 c.p.p. vietando quasi integralmente al pubblico ministero di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento, fatta eccezione per il solo caso di prova nuova decisiva. La Corte d’appello di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo tale divieto lesivo dei principi di uguaglianza, diritto di difesa, giusto processo e obbligatorietà dell’azione penale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sostitutivo dell’art. 593 c.p.p. nella parte in cui non consente al PM di appellare le sentenze di proscioglimento salvo il caso dell’art. 603, comma 2, c.p.p. Parametri: artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Roma.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti. Dopo la rimessione, la Corte aveva già dichiarato, con sentenza n. 26/2007, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46/2006 nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento, e dell’art. 10, comma 2, della stessa legge. La questione sollevata dalla Corte d’appello di Roma è pertanto superata dalla declaratoria di incostituzionalità; gli atti vengono restituiti perché il giudice rivaluti la rilevanza nel nuovo contesto normativo.
Il principio
Quando, dopo la rimessione, sopravviene una pronuncia di questa Corte che travolge la norma censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché ne riesamini la rilevanza alla luce del mutato quadro: la questione originaria diventa, almeno in parte, superata dallo ius superveniens costituzionale.
Domande e risposte
Cos’è la legge Pecorella e perché era controversa?
La legge 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. legge Pecorella, dal nome del suo primo firmatario) aveva eliminato la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per la sopravvenienza di nuove prove decisive. La norma era considerata fortemente sbilanciata a favore dell’imputato e contraria alla parità delle parti nel processo.
Cosa aveva deciso la sentenza n. 26/2007 della Corte?
Aveva dichiarato l’incostituzionalità della legge Pecorella nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento (tranne la prova nuova decisiva) e nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli del PM già proposti prima dell’entrata in vigore della legge. Dopo quella sentenza il PM ha potuto di nuovo appellare le assoluzioni.
Perché la Corte non ha semplicemente dichiarato cessata la materia del contendere?
Perché la restituzione degli atti al giudice rimettente è più corretta tecnicamente: consente al giudice di valutare se la questione, alla luce della sentenza n. 26/2007, abbia ancora rilevanza per il giudizio principale, prima che la Corte si pronunci in modo definitivo.
Norme collegate
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.