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La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana: il Ministro dell’ambiente non poteva nominare il Commissario straordinario del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano senza prima avviare e proseguire il procedimento di intesa con la Regione per la nomina del Presidente. Annulla il decreto ministeriale impugnato.
Di cosa si tratta
Scaduto il mandato del Presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, il Ministro dell’ambiente ha nominato unilateralmente un Commissario straordinario con decreto del 19 settembre 2002, senza raggiungere l’intesa con il Presidente della Regione Toscana prevista dall’art. 9, comma 3, della legge quadro sulle aree protette (L. n. 394/1991). La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana ha chiesto alla Corte di dichiarare che non spettava al Ministro dell’ambiente nominare il Commissario straordinario del Parco in mancanza dell’intesa con la Regione, in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione. Il Commissario era stato nominato senza che il Ministero avesse né avviato né proseguito il procedimento per raggiungere tale intesa.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il conflitto. Dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Ministro dell’ambiente la nomina del Commissario straordinario dell’Ente parco quando avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l’intesa per la nomina del Presidente. Annulla conseguentemente il decreto ministeriale del 19 settembre 2002.
Il principio
Quando la legge prevede un’intesa tra Stato e Regione per la nomina di organi di enti operanti sul territorio regionale, lo Stato non può aggirare tale obbligo nominando un commissario straordinario senza aver nemmeno avviato il procedimento di intesa. Il rispetto della leale collaborazione tra Stato e Regioni impone di tentare seriamente il raggiungimento dell’accordo prima di procedere in via unilaterale.
Domande e risposte
L’intesa con la Regione è sempre obbligatoria per le nomine nei parchi nazionali?
Sì, per la nomina del Presidente dell’Ente parco, l’art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 prevede l’intesa con il Presidente della Regione nel cui territorio ricade il parco. La nomina di un commissario in luogo del presidente non può eludere questo vincolo.
Cosa succede dopo l’annullamento del decreto?
Il Ministero deve avviare il procedimento di intesa con la Regione e, qualora non si raggiunga l’accordo entro i termini previsti, potrà procedere secondo le modalità stabilite dalla legge, eventualmente tramite procedure sostitutive previste dall’ordinamento.
Questo principio vale anche per altri enti a gestione mista Stato-Regioni?
Sì. Il principio di leale collaborazione e l’obbligo di intesa enunciati dalla Corte in questa sentenza hanno valore generale per tutte le fattispecie in cui la legge preveda forme di codecisione tra Stato e Regioni per atti di nomina o di amministrazione attiva.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative Stato e Regioni in materia di ambiente e aree protette
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e leale collaborazione
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