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La Corte esamina l’art. 28 della legge finanziaria 2002, che consentiva al Governo di trasformare in società per azioni o fondazioni gli enti pubblici non aventi compiti di garanzia costituzionale. Cessa la materia del contendere per i commi già modificati. Non fondata la questione sul comma 11.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2002 autorizzò il Governo a emanare regolamenti di delegificazione per trasformare in società per azioni o fondazioni di diritto privato, oppure per sopprimere, gli enti pubblici non aventi compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati a carico del bilancio statale o di altri enti pubblici. Le Regioni Campania ed Emilia-Romagna contestarono che la norma si potesse applicare anche ad enti operanti in materie di competenza regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Campania ed Emilia-Romagna impugnarono l’art. 28 della l. 448/2001 in riferimento all’art. 117 della Costituzione, sostenendo che il potere di trasformare o sopprimere enti pubblici regionali o operanti in materie di competenza regionale non poteva spettare al Governo statale mediante regolamenti di delegificazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni sui commi 1, 5, 6 e 8 dell’art. 28, a seguito di modifiche legislative sopravvenute nel corso del giudizio. Dichiara non fondata la questione relativa al comma 11 dello stesso articolo.
Il principio
Le norme statali che delegificano la disciplina degli enti pubblici finanziati dallo Stato rientrano nella competenza organizzativa statale quando riguardano strutture a finanziamento pubblico centrale. La cessazione della materia del contendere si verifica quando le modifiche sopravvenute eliminano il contrasto con i parametri costituzionali invocati.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 28 della legge finanziaria 2002?
Delegava al Governo la facoltà di disporre, con regolamenti di delegificazione, la trasformazione in spa o fondazioni, la fusione o la soppressione degli enti pubblici non aventi compiti di garanzia costituzionale e finanziati a carico del bilancio pubblico.
Perché è cessata la materia del contendere per quasi tutti i commi?
Perché le disposizioni contestate erano state modificate o abrogate da successive norme legislative prima che la Corte decidesse, eliminando così l’oggetto del giudizio.
Il comma 11 dell’art. 28 era diverso dagli altri?
Sì: prevedeva una disciplina specifica non ancora superata dalle modifiche sopravvenute; la Corte ne ha comunque escluso l’illegittimità costituzionale dichiarando non fondata la questione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.