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La Corte Costituzionale accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia e dichiara che non spettava allo Stato nominare il Commissario straordinario del Parco nazionale del Gargano senza aver avviato e concluso il procedimento per raggiungere l’intesa con la Regione. I decreti ministeriali di nomina sono annullati.
Di cosa si tratta
Il Ministro dell’ambiente aveva nominato un Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano con tre successivi decreti (maggio 2010, ottobre 2010, gennaio 2011), senza raggiungere l’intesa con la Regione Puglia prevista dall’art. 9, comma 3, della legge quadro sui parchi nazionali (legge n. 394/1991). La Regione aveva sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Puglia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente, in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. La legge quadro sui parchi nazionali richiede l’intesa con il Presidente della Regione nel cui territorio ricade il parco per la nomina del Presidente dell’Ente Parco.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che non spettava allo Stato nominare il Commissario straordinario del Parco del Gargano senza aver avviato, proseguito e concluso effettivamente il procedimento per raggiungere l’intesa con la Regione Puglia. Per l’effetto, annulla i tre decreti ministeriali di nomina e conferma. Lo Stato aveva eluso l’obbligo di intesa procedendo unilateralmente.
Il principio
L’intesa con la Regione per la nomina del Presidente (o del Commissario straordinario) di un Ente Parco nazionale non è un adempimento formale che lo Stato può saltare. Quando la legge prescrive l’intesa come condizione della nomina, lo Stato deve attivarsi genuinamente per raggiungerla: la nomina unilaterale senza aver esperito il procedimento di intesa viola il principio di leale collaborazione e le attribuzioni regionali.
Domande e risposte
Chi nomina normalmente il Presidente di un Parco nazionale?
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), il Presidente dell’Ente Parco è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con i Presidenti delle Regioni il cui territorio è interessato dal parco. L’intesa è un elemento essenziale del procedimento di nomina.
Lo Stato può nominare un Commissario straordinario aggirando l’intesa?
No, secondo questa sentenza. Il Commissario straordinario svolge le funzioni del Presidente e assume la stessa posizione istituzionale. Quindi anche per la nomina del Commissario è necessario seguire il procedimento previsto per il Presidente, inclusa l’intesa con la Regione.
Cosa è il principio di leale collaborazione?
Il principio di leale collaborazione impone allo Stato e alle Regioni di operare in buona fede nei rapporti reciproci, cercando soluzioni condivise nelle materie di interesse comune. Nel caso dei parchi nazionali, richiede che lo Stato si impegni genuinamente a raggiungere l’intesa con la Regione, non che simuli un tentativo per poi procedere unilateralmente.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — autonomia e decentramento come principi fondamentali dell’ordinamento
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni in materia di tutela dell’ambiente
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e leale collaborazione istituzionale
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