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Con ordinanza n. 81 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di legge delega 18 aprile 2005. Il parametro costituzionale invocato: art. 76 Cost., art. 97 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile con ordinanza.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di legge delega 18 aprile 2005. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La questione riguarda legge delega 18 aprile 2005. Il parametro costituzionale invocato è: art. 76 Cost., art. 97 Cost.. Il giudice rimettente è il Tribunale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile con ordinanza.
Il principio
«i regolamenti comunali di Ostuni affidano la presidenza delle commissioni di gara al dirigente del settore appalti e contratti (la qual cosa è del tutto logica e opportuna) il dirigente dell’u.t.c.
Domande e risposte
Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile con ordinanza.
Qual è la norma oggetto di scrutinio?
La Corte ha esaminato legge delega 18 aprile 2005.
Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?
Il rimettente ha invocato: art. 76 Cost., art. 97 Cost..
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Delegazione legislativa al Governo
- Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento e imparzialità della PA
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