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Con ordinanza n. 80 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di la norma impugnata. Il parametro costituzionale invocato: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 30 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di la norma impugnata. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La questione riguarda la norma impugnata. Il parametro costituzionale invocato è: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 30 Cost.. Il giudice rimettente è il Tribunale di Bolzano dubita.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.
Il principio
276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi di questo, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore, per violazione dell’art.
Domande e risposte
Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.
Qual è la norma oggetto di scrutinio?
La Corte ha esaminato la norma impugnata.
Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?
Il rimettente ha invocato: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 30 Cost..
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 30 della Costituzione — Diritti e doveri verso i figli
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