← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Autorizzata spesa di 1,8 milioni di euro per il solo 2026.
  • Finalità: assistenza alla popolazione ex art. 1, c. 684, L. 207/2024 (Bilancio 2025).
  • Risorse erogate tramite ordinanza del Commissario straordinario ex art. 17 D.L. 109/2018.
  • Conferma continuità degli aiuti alle famiglie del Polcevera.
  • Norma di mero rifinanziamento, senza modifiche sostanziali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 598 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Per le attività di assistenza alla popolazione di cui all’articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. , è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2026. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei207 criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all’articolo 17 del , convertito, con modificazioni, dalla .decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 legge 16 novembre 2018, n. 130

Commento

L'oggetto: continuità assistenziale per la popolazione di Genova

Il comma 598 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) autorizza la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026 a favore delle «attività di assistenza alla popolazione» di cui all'articolo 1, comma 684, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Si tratta di una proroga del filone assistenziale già aperto nella manovra precedente, dedicato in particolare ai cittadini del quartiere genovese del Polcevera che hanno subito le conseguenze del crollo del viadotto Morandi del 14 agosto 2018.

La norma non modifica i criteri di erogazione: rinvia integralmente alle modalità già codificate dall'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione, figura istituita dall'art. 17 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 («decreto Genova»). Il Commissario, in coordinamento con il Comune di Genova e con la Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, definisce con propri provvedimenti i criteri, le modalità e le condizioni di assegnazione delle risorse.

Il quadro normativo di riferimento

Per inquadrare correttamente il comma 598 occorre risalire alla catena normativa che lo origina. L'art. 17 del D.L. 109/2018 ha istituito il Commissario straordinario per la ricostruzione, conferendogli ampi poteri derogatori (in particolare rispetto al D.Lgs. 50/2016 sui contratti pubblici, oggi sostituito dal D.Lgs. 36/2023) per consentire la rapida demolizione delle macerie e la realizzazione del nuovo viadotto San Giorgio. Esauritasi la fase costruttiva, il ruolo del Commissario si è progressivamente trasformato in una funzione di gestione dei contributi assistenziali residui.

L'art. 1, comma 684, della L. 207/2024 aveva già previsto, per il 2025, un analogo stanziamento finalizzato all'assistenza diretta alle persone fisiche e ai nuclei familiari colpiti. Le modalità operative includono contributi una tantum, integrazioni al reddito per nuclei in difficoltà, supporto psicologico e sociale, sostegno per spese abitative collegate al ricollocamento abitativo conseguente alla demolizione.

Il ruolo dell'ordinanza commissariale

L'ordinanza del Commissario straordinario rappresenta lo strumento operativo per l'erogazione delle risorse. Si tratta di un atto amministrativo a contenuto generale, soggetto a pubblicazione e a controllo della Corte dei conti ex art. 3, c. 1, lett. c-bis), L. 20/1994. Nell'ordinanza vengono definiti: a) i requisiti soggettivi per accedere ai contributi (es. residenza al momento del crollo, perdita di reddito documentata, sfollamento); b) i criteri di quantificazione del contributo individuale; c) le modalità di presentazione dell'istanza e la documentazione probatoria richiesta; d) i termini istruttori e le modalità di liquidazione.

La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto al Commissario un'ampia discrezionalità tecnica nella graduazione dei contributi, purché ancorata a criteri oggettivi e trasparenti. Eventuali contenziosi sull'ammissione o esclusione dai benefici sono devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Liguria in primo grado).

Profili di finanza pubblica

L'autorizzazione di spesa è di parte corrente e ha carattere strettamente annuale (solo 2026). La copertura è assicurata nel quadro generale del Bilancio dello Stato 2026-2028 e non grava su fondi specifici. Trattandosi di trasferimenti diretti a persone fisiche, la spesa è classificata in categoria economica II.4 (trasferimenti correnti a famiglie e ISP).

Sotto il profilo fiscale, i contributi erogati dal Commissario per finalità di calamità pubblica sono generalmente esclusi dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 6 del TUIR e di specifiche disposizioni speciali. I beneficiari non subiscono prelievo IRPEF su tali somme, che mantengono natura risarcitorio-assistenziale.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Ministero Economia · def.finanze.it

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Chi può beneficiare dei contributi previsti dal comma 598 LB 2026?

I beneficiari sono i cittadini e i nuclei familiari della popolazione genovese del Polcevera che hanno subito conseguenze dirette dal crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018. Il perimetro soggettivo è definito dall'ordinanza del Commissario straordinario, che tipicamente individua: sfollati con perdita dell'abitazione, residenti nella zona rossa al momento dell'evento, lavoratori che hanno perso il posto a causa dell'interruzione delle attività produttive collegate. La norma non innova rispetto ai criteri già vigenti per l'annualità 2025; le risorse aggiuntive servono a evadere domande pendenti o a prorogare benefici già riconosciuti. Per la verifica puntuale dei requisiti è necessario consultare l'ordinanza commissariale aggiornata.

I contributi erogati dal Commissario sono tassati ai fini IRPEF?

Generalmente no. I contributi assistenziali erogati per finalità di calamità pubblica rientrano nelle ipotesi escluse dal reddito imponibile in base alla giurisprudenza consolidata della Cassazione civile e a specifiche norme speciali sui contributi calamità. L'art. 6 del TUIR (D.P.R. 917/1986) individua le categorie reddituali e i contributi a fondo perduto erogati a titolo risarcitorio o assistenziale, in assenza di sinallagma con prestazioni di lavoro o imprenditoriali, non concorrono alla formazione del reddito. È comunque opportuno verificare l'ordinanza specifica che disciplina il contributo, perché talora vengono inserite clausole di esplicita esclusione fiscale che agevolano la posizione del beneficiario in caso di controllo.

L'ordinanza commissariale è impugnabile davanti al giudice?

Sì, l'ordinanza del Commissario straordinario è un atto amministrativo a contenuto generale, impugnabile davanti al TAR competente (TAR Liguria, sede di Genova) ai sensi del Codice del processo amministrativo. Il termine di impugnazione è di 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza. I motivi di ricorso possono riguardare la violazione di legge, l'eccesso di potere o l'incompetenza. Tuttavia, trattandosi di atto a contenuto generale, l'interesse all'impugnazione si concretizza tipicamente solo al momento dell'atto applicativo individuale (es. provvedimento di esclusione da un contributo). In tale ultima ipotesi, l'interessato può impugnare congiuntamente atto presupposto e atto applicativo.

Cosa succede se le risorse stanziate non vengono spese entro il 2026?

Trattandosi di autorizzazione di spesa per il solo 2026, le risorse non impegnate entro l'esercizio finanziario confluiscono nei residui passivi secondo le regole della L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) e del relativo decreto attuativo D.Lgs. 91/2011. I residui passivi possono essere conservati e utilizzati negli esercizi successivi entro il termine di mantenimento, dopo di che si determina la perenzione amministrativa. Tuttavia, per le spese assistenziali di parte corrente, la prassi della Ragioneria generale dello Stato tende a una più rapida chiusura dei capitoli, con eventuale necessità di reiscrizione delle somme su richiesta del Commissario.

Esiste un decreto attuativo specifico per il comma 598?

No, non è richiesto un decreto attuativo ministeriale specifico. La norma fa diretto rinvio all'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi, prevista dall'art. 17 del D.L. 109/2018. È il Commissario stesso che, con propri provvedimenti già in corso di emanazione periodica, definisce criteri, modalità e condizioni dell'erogazione. Si tratta dunque di una norma immediatamente esecutiva, la cui operatività concreta dipende dall'aggiornamento dei provvedimenti commissariali, eventualmente integrati per recepire l'estensione temporale al 2026. I beneficiari interessati devono monitorare la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario degli avvisi e degli ulteriori atti applicativi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.