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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima la norma del Veneto che escludeva i rimborsi delle spese di trasferta ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, mentre respinge la censura su un’altra disposizione regionale: il divieto di rimborso ostacolava la partecipazione dei componenti designati dallo Stato e la funzione di controllo sulla spesa.

Di cosa si tratta

I collegi sindacali delle aziende sanitarie (ULSS) comprendono anche componenti designati dal Ministero dell’economia, spesso dirigenti con sede a Roma. Una legge veneta escludeva per tutti i componenti il rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio per raggiungere la sede dell’azienda: lo Stato riteneva che ciò pregiudicasse i controlli sulla spesa sanitaria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 31, comma 1, e 34, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, lamentando la violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del controllo sulla spesa sanitaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 34, commi 3 e 4, della legge regionale (sui rimborsi negati ai componenti dei collegi sindacali), perché ostacolava la partecipazione dei componenti statali e la funzione di controllo sulla spesa pubblica, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 31, comma 1, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

Il principio

La Regione non può, in nome del contenimento dei costi, adottare misure che impediscano di fatto la partecipazione dei componenti statali ai collegi sindacali delle ASL e ne compromettano la funzione di controllo sulla spesa sanitaria, riservata ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma veneta annullata?

Che ai componenti dei collegi sindacali delle aziende ULSS non spettassero rimborsi per le spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute per raggiungere la sede dell’azienda.

Perché è stata dichiarata illegittima?

Perché il divieto di rimborso ostacolava la partecipazione dei componenti designati dallo Stato — spesso con sede a Roma — compromettendo la funzione di controllo sulla spesa sanitaria, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

Tutte le norme impugnate sono state annullate?

No. La Corte ha annullato solo l’art. 34, commi 3 e 4, mentre ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 31, comma 1, della stessa legge regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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