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La sentenza — sulle impugnazioni delle Regioni Toscana e Marche contro il Capo V del Codice delle comunicazioni elettroniche (artt. 86–95 d.lgs. n. 259/2003) — dichiara non fondate le principali questioni di legittimità e inammissibili alcune questioni per difetto di argomentazione. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla posa di impianti di comunicazione elettronica rientrano nella competenza concorrente Stato-Regioni, ma l’interesse unitario alla diffusione delle reti giustifica la disciplina statale di semplificazione procedimentale.
Di cosa si tratta
Le Regioni Toscana e Marche avevano impugnato numerose disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003) riguardanti le procedure per la realizzazione di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica: autorizzazioni, conferenze di servizi, silenzio-assenso, procedure semplificate per impianti di piccole dimensioni. Contestavano l’invasione delle competenze regionali in materia di governo del territorio e ordinamento della comunicazione.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni hanno impugnato gli artt. 86–95 del d.lgs. n. 259/2003 (Capo V, Titolo II) e l’allegato n. 13, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, lamentando la violazione delle competenze legislative e amministrative regionali in materia di governo del territorio, ordinamento della comunicazione e tutela della salute.
La decisione della Corte
Le questioni principali sono non fondate: la disciplina statale si giustifica nell’interesse alla celere diffusione delle reti di comunicazione elettronica, prevalente sulle competenze regionali di governo del territorio. Alcune questioni (artt. 89, 90, 91, 92, 94) sono inammissibili per difetto di motivazione. I modelli unificati e le procedure semplificate statali si applicano solo in via suppletiva, quando le Regioni non abbiano adottato discipline equivalenti.
Il principio
L’interesse nazionale alla diffusione delle infrastrutture di comunicazione elettronica può giustificare, in materia di governo del territorio (competenza concorrente), discipline statali di semplificazione procedimentale che si applicano in via suppletiva rispetto a quelle regionali equivalenti, purché non si traducano in sostituzione definitiva della competenza regionale.
Domande e risposte
Le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche per la posa degli impianti vincolano anche le Regioni?
Sì, ma in via suppletiva: le procedure statali (conferenza di servizi, silenzio-assenso, modelli unificati) si applicano qualora le Regioni non abbiano adottato discipline equivalenti per garantire la celere conclusione dei procedimenti.
Possono le Regioni stabilire procedure più rigorose per autorizzare gli impianti di telecomunicazione?
Sì, purché non rendano eccessivamente onerosa la realizzazione delle reti. La materia è di competenza concorrente e le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali statali, tra cui quello della semplificazione procedimentale.
La tutela della salute dai campi elettromagnetici è di competenza statale o regionale?
Entrambe: la tutela della salute è materia di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), in cui lo Stato determina i principi fondamentali (tra cui i valori-soglia delle emissioni) e le Regioni legiferano nel dettaglio, senza poter stabilire limiti più restrittivi di quelli fissati dallo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, parametro della decisione
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà, parametro invocato dalle Regioni
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