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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 83 c.p.p., che non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere la citazione del responsabile civile ex lege (es. il datore di lavoro in caso di infortuni). L’imputato ha comunque strumenti processuali per tutelarsi nei confronti del responsabile civile obbligatorio.

Di cosa si tratta

L’art. 83 c.p.p. disciplina la citazione nel processo penale del “responsabile civile”: il soggetto (persona fisica o giuridica) che può essere tenuto al risarcimento del danno causato dall’imputato. Nel processo in esame, un imputato accusato di lesioni colpose per infortuni sul lavoro (esposizione ad amianto) chiedeva di poter citare il proprio datore di lavoro come responsabile civile ex lege, per condividervi la responsabilità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione sull’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa proporre istanza di citazione del responsabile civile obbligatorio (datore di lavoro ex normativa infortuni e previdenziale), a differenza di quanto accade per altri responsabili civili.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Nel processo penale l’imputato ha già la possibilità di proporre domanda civile contro il responsabile civile nelle sedi appropriate e può chiamarlo in causa nel giudizio civile separato. L’ordinamento prevede infatti strumenti sufficienti per far valere la responsabilità del datore di lavoro (artt. 2087 c.c., normativa infortuni), anche senza estendere la legittimazione ex art. 83 c.p.p.

Il principio

La mancata previsione della facoltà dell’imputato di citare il responsabile civile ex lege nel processo penale non viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) né il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), poiché l’imputato dispone di adeguati strumenti per far valere la corresponsabilità del datore di lavoro in sede civile.

Domande e risposte

Chi può essere citato come responsabile civile nel processo penale?

Il responsabile civile è il soggetto tenuto a rispondere civilmente delle conseguenze del reato commesso dall’imputato (es. il proprietario del veicolo guidato dall’imputato, il datore di lavoro). La citazione spetta alla parte civile o al PM, ma non all’imputato, secondo il testo dell’art. 83 c.p.p.

Come può l’imputato coinvolgere il datore di lavoro?

Avviando un giudizio civile separato per il regresso o l’azione di rivalsa, chiedendo la chiamata in garanzia nella sede civile, oppure proponendo azione ex art. 2055 c.c. (responsabilità solidale) davanti al giudice civile.

Perché la questione era manifestamente infondata?

Perché la Corte ha ritenuto che le garanzie difensive dell’imputato fossero già adeguate: il mancato ampliamento della legittimazione a citare il responsabile civile ex lege rientra nella discrezionalità del legislatore processuale, non manifestamente irragionevole.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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