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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la legge calabrese che modificava la disciplina delle autorizzazioni e degli accreditamenti sanitari durante il piano di rientro dal disavanzo, interferendo con le funzioni del commissario ad acta nominato dal Governo.

Di cosa si tratta

La Regione Calabria, sottoposta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario e a un commissario ad acta statale, aveva approvato una legge che semplificava la cessione delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e ridefiniva le ipotesi di decadenza.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica) e dell’art. 120, secondo comma, Cost. (potere sostitutivo statale), oltre che dell’art. 117, secondo comma, lettere g) e l), Cost. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale. Durante un piano di rientro, le funzioni del commissario ad acta devono restare al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, anche solo potenziale e anche se esercitata per via legislativa. La legge calabrese, modificando proprio la materia oggetto del mandato commissariale, integrava tale interferenza, con violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

Il principio

Nelle Regioni sottoposte a piano di rientro sanitario, la legge regionale che interferisce, anche solo potenzialmente, con le funzioni del commissario ad acta viola l’art. 120, secondo comma, e i principi di coordinamento della finanza pubblica dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Domande e risposte

Che cos’è il commissario ad acta?

È un organo nominato dal Governo per attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario quando la Regione resta inerte; ha funzioni amministrative che devono restare al riparo da interferenze regionali.

Perché basta un’interferenza solo «potenziale»?

Perché la Corte ha chiarito che l’illegittimità sussiste anche quando l’interferenza con i poteri commissariali è meramente potenziale, a prescindere da un contrasto diretto.

Che cosa faceva la legge calabrese?

Semplificava la cessione delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e ridefiniva le ipotesi di decadenza, intervenendo su materia rientrante nel mandato del commissario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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