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La Corte dichiara incostituzionale la norma calabrese che, nel comporre il collegio dei revisori dei conti regionali, consentiva all’Assemblea legislativa di scegliere tra i candidati estratti a sorte, in contrasto con il principio statale che impone l’estrazione casuale.
Di cosa si tratta
La legge statale impone alle Regioni di istituire un collegio dei revisori dei conti i cui componenti siano scelti per estrazione a sorte da un elenco di soggetti qualificati, a garanzia della terzietà dell’organo di controllo della finanza regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, norma interposta di coordinamento della finanza pubblica. La questione era sollevata dal TAR Calabria, sede di Catanzaro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale. La disposizione statale, che prevede la scelta dei revisori «mediante estrazione» da un elenco, esprime un principio fondamentale volto a garantire la terzietà dell’organo. La norma calabrese, prevedendo invece una scelta dell’Assemblea regionale tra i nominativi estratti a sorte, violava tale principio. Lo ius superveniens regionale non aveva inciso sulla norma applicabile al caso, deciso ratione temporis.
Il principio
L’estrazione a sorte dei componenti del collegio dei revisori dei conti regionali è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, posto a garanzia della terzietà dell’organo: la Regione non può introdurre margini di scelta discrezionale.
Domande e risposte
Perché i revisori si scelgono a sorte?
Per garantire la terzietà e l’indipendenza dell’organo di controllo, evitando che gli organi politici regionali possano influenzarne la composizione.
Che cosa prevedeva la norma calabrese?
Che l’Assemblea legislativa scegliesse i revisori, con voto limitato, all’interno di un elenco di nove nominativi estratti a sorte: introduceva così un potere di scelta vietato.
La modifica successiva della legge regionale ha sanato la questione?
No: la legge regionale n. 15 del 2014 ha cambiato la disciplina per il futuro, ma il caso andava deciso in base al testo originario applicabile al momento dei fatti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica; principio fondamentale dell’estrazione a sorte dei revisori
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.