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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una legge di variazione di bilancio della Regione Piemonte, impugnata dal Governo ma poi superata dalle vicende sopravvenute.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una legge di variazione del bilancio di previsione della Regione Piemonte. Nel corso del giudizio sono intervenute circostanze che hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione sul merito.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnata la legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 119, sesto comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge regionale impugnata.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio in via principale, vengono meno le ragioni della contestazione, la Corte non si pronuncia sul merito ma dichiara cessata la materia del contendere.
Domande e risposte
Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?
È la chiusura del giudizio quando viene meno l’interesse a una pronuncia di merito, ad esempio perché la norma contestata è stata superata o modificata.
Quale norma era stata impugnata?
La legge della Regione Piemonte n. 6 del 2014 di variazione del bilancio di previsione.
La Corte ha deciso nel merito?
No: si è limitata a dichiarare cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla fondatezza della questione.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — Disciplina l’autonomia finanziaria e l’indebitamento delle Regioni, parametro evocato nel ricorso.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.