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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata dal Governo contro la legge valdostana che prorogava i termini di inizio e ultimazione dei lavori dei titoli edilizi. La norma regionale resta in vigore.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva disposto una proroga straordinaria dei termini per iniziare e completare i lavori previsti dai titoli abilitativi edilizi già rilasciati. Il Governo riteneva che la misura invadesse competenze statali, in particolare in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 30 giugno 2014, n. 5, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, cioè le competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale n. 5 del 2014, promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

Il principio

La proroga regionale dei termini dei titoli edilizi non invade necessariamente le competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente, se rimane nell’ambito della disciplina urbanistico-edilizia di pertinenza regionale.

Domande e risposte

La proroga edilizia valdostana è rimasta valida?

Sì. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, quindi l’art. 5 della legge regionale continua a produrre effetti.

Cosa contestava il Governo?

Riteneva che la proroga dei termini dei titoli edilizi invadesse le competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente.

Su quale parametro si fondava il ricorso?

Sull’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, che riserva allo Stato tali materie.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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