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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, la norma che riservava allo Stato il maggior gettito dell’imposta sostitutiva sui fondi pensione. La riserva violava l’autonomia finanziaria sancita dallo Statuto siciliano.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva aumentato per il 2014 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione, destinandone una quota a un proprio fondo nazionale. La Regione siciliana ha impugnato la norma perché, riservando allo Stato un gettito riscosso sul territorio regionale, comprimeva la sua autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge n. 89 del 2014, per violazione di varie norme dello Statuto siciliano (in particolare l’art. 36) e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. Il giudizio era promosso in via principale dalla Regione siciliana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6-ter, del d.l. n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, riservando a separate pronunce le altre questioni. La riserva allo Stato del gettito non rispettava le condizioni poste dallo Statuto.

Il principio

La riserva allo Stato del gettito di tributi riscossi in Sicilia è ammessa solo nei limiti e alle condizioni fissati dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; al di fuori di tali presupposti la riserva viola l’autonomia finanziaria della Regione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma statale impugnata?

Un aumento per il 2014 dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui fondi pensione, con destinazione di parte del maggior gettito a un fondo statale di politica economica.

Perché la Sicilia l’ha impugnata?

Perché riservava allo Stato un gettito riscosso sul territorio siciliano, ledendo l’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione.

Cosa ha deciso la Corte?

Ha dichiarato la norma incostituzionale nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, perché la riserva di gettito non rispettava le condizioni statutarie.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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