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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la delibera legislativa siciliana che inquadrava i vincitori di concorso nella terza fascia dirigenziale è stata modificata dalla Regione prima della decisione, venendo meno l’oggetto del ricorso del Commissario dello Stato.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato una disposizione della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 25 marzo 2006, che inquadrava automaticamente nella terza fascia della dirigenza regionale i vincitori di concorsi pubblici. La norma era stata contestata per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (imparzialità e buon andamento della P.A.). Prima della decisione, però, la norma era stata eliminata o modificata dalla stessa Assemblea regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l’art. 5 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 25 marzo 2006 (d.d.l. n. 1037), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La norma inseriva in terza fascia dirigenziale i vincitori di concorsi pubblici per dirigenti a partire dall’effettiva immissione in servizio, con effetti anche retroattivi.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la norma impugnata è stata rimossa dall’ordinamento prima della decisione della Corte. Quando le norme impugnate vengono abrogate o modificate in modo tale da far venire meno il conflitto normativo, la Corte prende atto della cessazione della materia senza pronunciarsi nel merito.

Il principio

La «cessazione della materia del contendere» è una pronuncia con la quale la Corte constata che il ricorso ha perso il suo oggetto: la norma impugnata è stata abrogata, modificata o sostituita prima della decisione. Non è una pronuncia nel merito, ma accerta il sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

Domande e risposte

Chi è il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

È un organo statale con funzione di raccordo tra Stato e Regione Siciliana, che esercita un controllo preventivo sulla legittimità delle leggi approvate dall’Assemblea regionale siciliana. Può impugnarle davanti alla Corte costituzionale entro un termine breve.

Perché l’automatico inquadramento in fascia dirigenziale era contestato?

Perché poteva violare l’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità della P.A.) e l’art. 3 Cost., creando differenze di trattamento tra dipendenti in situazioni analoghe e attribuendo benefici economici (la fascia superiore comporta retribuzione più elevata) senza una razionale graduazione delle responsabilità.

Cosa succede se la norma impugnata viene abrogata dopo il ricorso?

Dipende: se l’abrogazione elimina il conflitto normativo e non vi sono effetti ancora in corso, la Corte dichiara la cessazione della materia. Se invece la norma ha già prodotto effetti permanenti, la Corte può comunque decidere nel merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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