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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari senza provvista: la richiesta di introdurre il pagamento in misura ridotta, la gradualità del divieto di emissione e le cause esimenti è una scelta riservata al legislatore, non alla Corte costituzionale.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di La Spezia aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 2, 5 e 5-bis della legge n. 386/1990 (come modificata dal d.lgs. n. 507/1999) che disciplinano le sanzioni per l’emissione di assegni bancari senza provvista. In un procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia, il giudice riteneva che la normativa fosse irrazionale perché non prevedeva possibilità di pagamento in misura ridotta, né gradualità del divieto di emissione, né cause esimenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di La Spezia (giudice rimettente) ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sostenendo che la mancanza di gradualità sanzionatoria e di cause esimenti nella legge n. 386/1990 creasse una disparità irragionevole rispetto alla disciplina generale degli illeciti amministrativi (legge n. 689/1981).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La richiesta del giudice mira a ottenere una pronuncia additiva che introduca meccanismi sanzionatori più articolati (pagamento ridotto, gradualità, esimenti): ma l’individuazione dei rimedi più adeguati comporta scelte discrezionali riservate al legislatore. La Corte non può sostituirsi al Parlamento nella costruzione del sistema sanzionatorio.

Il principio

Quando la questione di legittimità costituzionale invita la Corte a creare o modificare un sistema sanzionatorio attraverso una pronuncia additiva, e non esiste un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, la questione è inammissibile perché la scelta del rimedio è affidata alla discrezionalità legislativa. La Corte non può legislare in materia sanzionatoria in sostituzione del Parlamento.

Domande e risposte

Cosa prevede la legge n. 386/1990 sugli assegni senza provvista?

Prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie (in particolare il divieto di emettere assegni bancari per un periodo determinato) per chi emetta assegni senza provvista o senza autorizzazione. La legge è stata ampiamente riformata dal d.lgs. n. 507/1999 che ha depenalizzato le fattispecie, sostituendo le sanzioni penali con sanzioni amministrative.

Perché il giudice riteneva la norma irragionevole?

Perché la legge n. 386/1990 non prevedeva, a differenza della legge generale sugli illeciti amministrativi (l. n. 689/1981), la possibilità di pagare in misura ridotta la sanzione, né una gradazione del divieto di emissione in funzione della gravità della violazione, né cause esimenti per il caso di forza maggiore o errore incolpevole.

Cosa significa che la scelta è «riservata al legislatore»?

Significa che l’introduzione di nuove norme o la modifica del sistema sanzionatorio non è una funzione della Corte costituzionale: spetta al Parlamento. La Corte può eliminare norme incostituzionali, ma non può disegnare ex novo un sistema alternativo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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