Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dal Giudice di pace di Bassano del Grappa contro la delibera del Senato che aveva applicato l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. alle opinioni del senatore Pasinato: il ricorso è stato depositato tardivamente.
Di cosa si tratta
Il senatore Antonio Domenico Pasinato era imputato davanti al Giudice di pace di Bassano del Grappa per dichiarazioni nei confronti di Stefano De Cecchi. Il Senato aveva deliberato che tali dichiarazioni costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari (insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost.). Il Giudice di pace aveva promosso conflitto di attribuzioni contro quella delibera, ma il ricorso era stato depositato in cancelleria oltre i termini previsti dalla legge.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Giudice di pace di Bassano del Grappa (potere giudiziario) contro il Senato della Repubblica (potere legislativo), in relazione alla delibera del 25 maggio 2005 sull’insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il ricorso era iscritto al n. 14 del registro conflitti 2006.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni: il ricorso è stato depositato tardivamente in cancelleria, oltre i termini previsti dalla legge n. 87/1953 e dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La tardività è un vizio processuale insanabile che impedisce l’esame nel merito.
Il principio
I termini processuali per la proposizione dei conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato sono perentori: il deposito tardivo del ricorso determina l’inammissibilità del conflitto, senza possibilità di sanatoria. Il rispetto dei termini è condizione indispensabile per l’ammissibilità del ricorso davanti alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Cos’è il «conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato»?
È un giudizio davanti alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.) con cui un potere dello Stato (es. il potere giudiziario) contesta che un altro potere (es. il Parlamento) abbia usurpato o menomato le sue attribuzioni costituzionali. Nel caso dell’insindacabilità parlamentare, il giudice che si vede costretto a fermare un processo può sollevare conflitto.
Cosa succede se il ricorso è tardivo?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarne il merito. La delibera parlamentare contestata resta in piedi, e il processo davanti al Giudice di pace non può riprendere il suo corso per quella via.
Come funziona la fase di «ammissibilità» nel conflitto tra poteri?
I conflitti tra poteri si svolgono in due fasi: prima la Corte valuta in camera di consiglio se il conflitto sia «ammissibile» (esistenza e legittimità dei poteri confliggenti, rispetto dei termini, ecc.); solo se supera questa fase il conflitto viene deciso nel merito.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare e prerogative dei membri del Parlamento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.